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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che incrimina l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il Giudice di pace di Firenze aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, ma la Corte aveva già esaminato e respinto questioni analoghe con la sentenza n. 250 del 2010.

Di cosa si tratta

L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dalla legge sulla sicurezza pubblica n. 94/2009 (cosiddetto pacchetto sicurezza), ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Il Giudice di pace di Firenze, davanti al quale pendeva un giudizio a carico di un cittadino straniero imputato per tale reato, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la norma irragionevole e contraria ai principi penalistici costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata era l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), aggiunto dall’art. 1, c. 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. I parametri erano gli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Firenze.

La decisione della Corte

L’ordinanza dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. La Corte aveva già esaminato questioni analoghe sull’art. 10-bis del TU immigrazione con la sentenza n. 250 del 2010, nella quale aveva ritenuto la norma non incostituzionale e aveva respinto le censure di irragionevolezza, di violazione del principio di offensività e di illegittima criminalizzazione di una condizione personale. Le questioni ora sollevate non introducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale che ripropone sostanzialmente le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte senza addurre argomenti nuovi o diversi è manifestamente inammissibile: il giudice rimettente deve tenere conto della giurisprudenza costituzionale e non può riproporre questioni già decise.

Domande e risposte

Il reato di ingresso illegale di stranieri è stato ritenuto costituzionale dalla Corte?

Sì, con la sentenza n. 250 del 2010 la Corte aveva respinto le censure di incostituzionalità dell’art. 10-bis: la norma non criminalizza una condizione personale, ma una condotta attiva (l’ingresso illegale) o omissiva permanente (il mancato allontanamento). Il reato è stato successivamente abrogato nel 2018 con il d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), ma la questione costituzionale era già stata risolta nel 2010-2011.

Cosa significa «manifesta inammissibilità» in una questione di legittimità costituzionale?

L’ordinanza (non sentenza) di manifesta inammissibilità viene emessa dalla Corte in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando risulta evidente che la questione non può essere esaminata nel merito per ragioni processuali (es.: già decisa, difetto di rilevanza, questione non pertinente).

Il giudice rimettente è vincolato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale?

Il giudice comune deve tenere conto delle sentenze della Corte costituzionale, ma può riproporre questioni già decise se adduce argomenti nuovi o se la fattispecie concreta presenta elementi diversi. Nel caso in esame, il GdP di Firenze si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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