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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 27 della legge di assestamento del bilancio della Regione Piemonte n. 18/2010, che stabiliva un termine di centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti autorizzativi di impianti di energia rinnovabile, in contrasto con la disciplina statale derivante dal d.lgs. n. 387/2003 e dalle linee guida nazionali non ancora emanate. Dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 15 (piano alienazioni patrimonio immobiliare), modificato in corso di giudizio.

Di cosa si tratta

La legge di assestamento del bilancio della Regione Piemonte n. 18 del 2010 conteneva due norme impugnate. L’art. 15 disciplinava i piani comunali di alienazione del patrimonio immobiliare, prevedendo un meccanismo di silenzio-assenso regionale e la sottoposizione alla Conferenza dei Servizi per le varianti urbanistiche, senza richiamare la VAS. L’art. 27 fissava a centottanta giorni il termine per concludere i procedimenti autorizzativi degli impianti di energia da fonti rinnovabili, in assenza delle linee guida nazionali previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

La questione di legittimità costituzionale

Le norme impugnate erano gli artt. 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18. I parametri erano l’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela ambiente), e l’art. 117, primo, secondo e terzo comma (rispetto del diritto UE, libera concorrenza, governo del territorio). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Sull’art. 15: la Corte dichiara cessata la materia del contendere, perché la Regione Piemonte ha nel frattempo modificato la norma (l.r. n. 3/2011), inserendo esplicitamente l’obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS. Sull’art. 27: la Corte dichiara l’incostituzionalità. Il termine di centottanta giorni per le autorizzazioni agli impianti rinnovabili, stabilito dalla Regione in assenza delle linee guida nazionali, contrasta con la disciplina statale che prevede termini e procedure uniformi a livello nazionale.

Il principio

In materia di autorizzazione di impianti di energia rinnovabile, la Regione non può fissare autonomamente termini procedimentali in assenza delle linee guida nazionali previste dal d.lgs. n. 387/2003: la competenza a stabilire i termini è dello Stato, e l’intervento regionale anticipatorio risulta incostituzionale perché potrebbe compromettere lo sviluppo uniforme delle fonti rinnovabili su tutto il territorio.

Domande e risposte

Cosa sono le linee guida nazionali per gli impianti rinnovabili ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003?

Il d.lgs. n. 387/2003, che attua la direttiva UE sulle energie rinnovabili, prevede che il Ministero dello sviluppo economico emani linee guida nazionali per disciplinare il procedimento autorizzativo unico degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Queste linee guida fissano criteri uniformi per i procedimenti regionali.

Perché la Regione non poteva fissare il termine di centottanta giorni?

In assenza delle linee guida nazionali, le Regioni avrebbero dovuto astenersi dall’introdurre discipline procedimentali difformi. Il termine regionale anticipava e contraddiceva la futura disciplina statale uniforme, creando un regime regionale autonomo non compatibile con il quadro normativo nazionale.

Cosa cambia per le autorizzazioni degli impianti rinnovabili dopo la sentenza?

La norma piemontese che fissava il termine di centottanta giorni cessa di applicarsi. Si applicano le linee guida nazionali emanate nel 2010 (d.m. 10 settembre 2010) e le procedure statali previste dal d.lgs. n. 387/2003.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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