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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria n. 15/2010, che aveva modificato il calendario venatorio regionale consentendo la caccia a partire da un’ora prima del sorgere del sole. La norma violava l’art. 18, comma 1, della legge statale n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica, che fissa l’inizio dell’orario venatorio al sorgere del sole.

Di cosa si tratta

La legge regionale ligure n. 15 del 2010 aveva introdotto una modifica al calendario venatorio regionale, portando l’inizio dell’orario di caccia a un’ora prima del sorgere del sole (anziché al sorgere del sole, come previsto dalla legge statale n. 157/1992). Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma sostenendo che violasse le norme statali sulla protezione della fauna omeoterma, espressive di standard minimi di tutela ambientale indisponibili per le Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata era l’art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15. Il parametro era l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. L’art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992, che vieta la caccia nelle ore notturne e fissa il limite al sorgere del sole, costituisce un principio fondamentale di tutela della fauna selvatica, espressivo di uno standard minimo di protezione ambientale. Le Regioni non possono abbassare questo standard ampliando l’orario di caccia verso le ore notturne.

Il principio

Le norme statali che fissano limiti temporali all’esercizio della caccia costituiscono standard minimi di tutela della fauna selvatica, rientranti nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, c. 2, lett. s, Cost.). Le Regioni possono disciplinare l’esercizio venatorio nel rispetto di tali standard, ma non possono ridurli consentendo la caccia in ore in cui la legge statale la vieta.

Domande e risposte

Perché il divieto di caccia nelle ore notturne è un principio ambientale?

Il divieto è finalizzato alla protezione della fauna selvatica: le ore notturne sono quelle in cui gli animali sono più vulnerabili, la visibilità è ridotta e il rischio di abbattimenti errati è maggiore. Si tratta di una misura di tutela minima uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni possono ampliare le limitazioni alla caccia rispetto alla legge statale?

Sì: le Regioni possono fissare norme più restrittive rispetto agli standard minimi statali (ad esempio vietare la caccia in orari in cui la legge statale la permetterebbe). Non possono invece abbassare gli standard, come ha fatto la Regione Liguria consentendo la caccia prima dell’alba.

Esistono deroghe statali all’orario di caccia?

La legge n. 157/1992 prevede alcune eccezioni specifiche (ad esempio per la caccia da appostamento alla migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto, o la caccia di selezione agli ungulati fino a un’ora dopo il tramonto). Queste deroghe sono tassative e non estendibili per via regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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