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La Corte dichiara incostituzionali l’art. 2, comma 10, e l’art. 5 della legge della Regione Basilicata n. 31/2010, nonché l’art. 36 della legge finanziaria regionale n. 33/2010. Le norme consentivano alla Giunta e all’Ufficio di Presidenza di attribuire incarichi dirigenziali temporanei a personale non dirigenziale senza concorso e senza limiti di durata, violando i principi di buon andamento e il principio del concorso pubblico.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata, con la legge n. 31/2010, ha consentito alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di coprire temporaneamente posti vacanti di dirigente affidandoli a dipendenti apicali del comparto (non dirigenti) con almeno cinque anni di esperienza nella categoria più elevata e con laurea, senza fissare una durata massima. La legge statale (art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001) limita tale facoltà al 10% (prima fascia) e all’8% (seconda fascia) dell’organico dirigenziale e la circoscrive a soggetti di «particolare e comprovata qualificazione professionale» esterni all’amministrazione, non a dipendenti interni senza qualifica dirigenziale.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate erano l’art. 2, comma 10, e l’art. 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. I parametri erano l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della PA; principio del concorso pubblico) e l’art. 117, c. 2, lettere l) e o), Cost. (ordinamento civile e previdenza sociale, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 10 (per violazione dell’art. 97 Cost.: assenza di criteri certi, proporzioni e durata massima degli incarichi temporanei), dell’art. 5 (per violazione di competenze statali esclusive in materia di ordinamento civile) e dell’art. 36 della legge finanziaria regionale n. 33/2010 (disposizione analoga, per le stesse ragioni).
Il principio
La copertura temporanea di posti dirigenziali attraverso personale interno non dirigenziale deve rispettare criteri e proporzioni predeterminate: lasciare alla Giunta regionale libertà assoluta di scelta tra concorso pubblico e nomina interna, senza definire percentuali massime e durata, comprime incostituzionalmente il principio del concorso e viola l’art. 97 della Costituzione.
Domande e risposte
Quando è possibile affidare un incarico dirigenziale a un non dirigente?
La legge statale consente di affidare funzioni dirigenziali a soggetti privi di qualifica dirigenziale in via temporanea, ma entro percentuali massime dell’organico (10% prima fascia, 8% seconda fascia), con criteri di selezione trasparenti e per un periodo delimitato. La Corte ha affermato che devono essere esplicitati i criteri e la proporzione tra nomine interne e concorso pubblico.
Perché l’assenza di durata massima è incostituzionale?
Un incarico dirigenziale senza limite di durata non è davvero «temporaneo»: diventa di fatto stabile, aggirando l’obbligo del concorso pubblico. La Corte richiede che la temporaneità sia effettiva e verificabile.
La normativa statale sugli incarichi dirigenziali si applica alle Regioni?
Sì: i principi fondamentali sull’ordinamento del lavoro pubblico (d.lgs. n. 165/2001) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e parametri dell’art. 97 Cost. vincolanti anche per le Regioni nella disciplina dei propri dipendenti.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; principio del concorso pubblico
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettere l) e o): ordinamento civile e previdenza sociale, competenza esclusiva statale
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