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La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14/2010, che prevedeva contributi regionali per l’acquisto di carburanti per autotrazione. I rimborsi erogati dalla Regione ai distributori non costituiscono una riduzione indiretta delle accise vietata dalla direttiva europea 2003/96/CE.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2010 autorizzava l’Amministrazione regionale a erogare contributi sugli acquisti di carburante a favore dei residenti in regione (8 cent/litro per benzina, 6 per gasolio), aumentati per chi usava auto ibride o viveva in comuni montani. I contributi erano accreditati direttamente al distributore, che li scalava dal prezzo e poi chiedeva rimborso alla Camera di commercio. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma ritenendo che il contributo regionale equivalesse, nella sostanza, a una riduzione dell’accisa sui carburanti senza l’autorizzazione della Commissione europea richiesta dalla direttiva 2003/96/CE.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14. I parametri erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione, nonché la direttiva 2003/96/CE e gli artt. 107 e 108 del TFUE (aiuti di Stato). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni relative all’art. 117, c. 2, lett. a), Cost. (politica commerciale) e agli artt. 107-108 TFUE (aiuti di Stato), per difetto di motivazione sulla rilevanza. Dichiara non fondata la questione relativa alla direttiva 2003/96/CE: il contributo regionale è una misura di spesa pubblica a carico del bilancio regionale, non una riduzione dell’accisa. L’accisa rimane invariata; è solo il prezzo netto pagato dal consumatore a essere ridotto grazie al contributo, che non rientra nel campo applicativo della direttiva.
Il principio
Un contributo regionale sul prezzo di acquisto del carburante, erogato a carico del bilancio pubblico regionale e rimborsato al distributore, non equivale a una riduzione dell’accisa ai sensi della direttiva 2003/96/CE: non incide sull’importo dell’accisa dovuta allo Stato, ma costituisce una prestazione sociale a favore dei residenti e non richiede autorizzazione della Commissione europea.
Domande e risposte
Perché il contributo regionale non è considerato una riduzione dell’accisa?
La direttiva 2003/96/CE disciplina la tassazione dei prodotti energetici e vieta alle Regioni di ridurre unilateralmente le aliquote di accisa. Il contributo FVG, però, non modifica l’aliquota dell’accisa: l’accisa è pagata per intero allo Stato dal distributore. La Regione interviene in una fase successiva, rimborsando parte del prezzo come sussidio alla mobilità, attingendo al proprio bilancio.
Le Regioni possono erogare contributi sul prezzo di carburanti senza autorizzazione UE?
Sì, secondo la Corte, se il contributo è una misura di spesa sociale e non incide sulle accise. Diverso sarebbe il caso di una riduzione diretta dell’aliquota di accisa applicata a livello regionale, che richiederebbe l’autorizzazione della Commissione ex art. 19 della direttiva 2003/96/CE.
La questione sugli aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE) è stata esaminata?
No: la Corte ha dichiarato inammissibile quella questione perché il ricorrente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza del profilo relativo agli aiuti di Stato nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma (obbligo di rispettare il diritto UE) e secondo comma lett. a) (politica estera e commerciale, competenza statale esclusiva)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.