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La sentenza n. 209 del 2011 dichiara estinto il giudizio su alcune disposizioni della legge regionale Toscana n. 10/2010 (valutazione ambientale strategica, VIA e valutazione di incidenza) e dichiara non fondata la questione relativa all’art. 43, comma 6, secondo periodo, che consentiva alla Regione di svolgere autonomamente la valutazione di impatto ambientale su opere di competenza statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente).
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 dettava norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza (VIncA). Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò alcune specifiche disposizioni (artt. 5, commi 3, lett. c) e 4, lett. c); 26, comma 3; 43, commi 2, lett. c) e 6, secondo periodo), ritenendole in contrasto con la normativa statale e con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 69/2010, depositato il 29 aprile 2010) impugnò le norme della legge regionale Toscana n. 10/2010, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte: a) dichiara estinto il giudizio su artt. 5 commi 3 lett. c) e 4 lett. c), art. 26 comma 3 e art. 43 comma 2 lett. c) della legge regionale, a seguito di rinuncia parziale del ricorrente (verosimilmente per modifiche legislative intervenute); b) dichiara non fondata la questione sull’art. 43, comma 6, secondo periodo: tale norma si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale, in quanto la Corte ritiene che la disposizione regionale non ecceda i limiti della competenza regionale nella materia ambientale. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.
Il principio
In materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), lo Stato ha competenza esclusiva a fissare gli standard minimi di protezione, ma le Regioni possono dettare discipline più rigorose o di maggior dettaglio, purché non si sostituiscano alle valutazioni di competenza statale né riducano i livelli di tutela ambientale garantiti dalla normativa statale e comunitaria.
Domande e risposte
Che cosa sono VAS, VIA e VIncA?
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi con effetti sull’ambiente; la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura che accerta la compatibilità ambientale di specifici progetti o opere; la Valutazione di Incidenza (VIncA) verifica la compatibilità di piani, programmi o progetti con la Rete Natura 2000 (siti di interesse comunitario). Tutte e tre sono disciplinate a livello europeo e recepite nel d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Le Regioni possono svolgere la VIA su opere di competenza statale?
In linea generale, la disciplina della VIA sulle grandi opere di interesse nazionale è di competenza statale. Tuttavia, la normativa può prevedere forme di coinvolgimento regionale. La questione specifica sul punto (art. 43, comma 6, secondo periodo) è stata risolta dalla Corte con una dichiarazione di non fondatezza, ritenendo la norma regionale compatibile con il riparto costituzionale di competenze.
Perché alcune questioni sono state dichiarate estinte?
L’estinzione su alcune disposizioni dipende dalla rinuncia parziale al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò avviene tipicamente quando, nel corso del giudizio, la Regione modifica le norme impugnate in senso conforme alle osservazioni del Governo, o quando viene raggiunto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela dell’ambiente come materia di competenza esclusiva statale (secondo comma, lett. s)
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