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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10-bis e 16 del T.U. immigrazione e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Imola e Alessano, per insufficiente motivazione delle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

I Giudici di pace di Imola (cinque ordinanze) e di Alessano (quattro ordinanze) avevano sollevato questioni di legittimità sull’art. 10-bis (ingresso/soggiorno illegale), sull’art. 16 (espulsione a titolo di sanzione sostitutiva) del T.U. immigrazione e sull’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Le ordinanze mettevano in discussione il sistema sanzionatorio del reato di immigrazione clandestina e la compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza, personalità della responsabilità penale e garanzie processuali. La Corte non esamina il merito per ragioni processuali.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non argomentano in modo adeguato né la rilevanza nei giudizi principali né la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati.

Il principio

La Corte costituzionale, quando si pronuncia in camera di consiglio su questioni manifestamente inammissibili, riunisce i giudizi relativi a norme identiche e decide con un’unica ordinanza, rilevando i difetti processuali comuni alle ordinanze di rimessione.

Domande e risposte

Cosa è l’art. 16 del T.U. immigrazione?

L’art. 16 del d.lgs. n. 286/1998 prevede l’espulsione come sanzione sostitutiva della pena per gli stranieri condannati per reati non gravi, quando la pena da espiare non superi i due anni e lo straniero sia irregolare. È una misura alternativa alla detenzione.

Perché erano coinvolti due Giudici di pace in città diverse?

I giudici rimettenti operano in diversi tribunali e si trovano tutti a giudicare la stessa norma nell’ambito di procedimenti penali per reati di immigrazione. La Corte riunisce le questioni analoghe per decidere in modo unitario.

Cosa è l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000?

È la norma che disciplina la competenza del giudice di pace in relazione all’art. 10-bis del T.U. immigrazione, attribuendo al giudice onorario la cognizione del reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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