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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis T.U. immigrazione, dell’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (emersione lavoro irregolare) e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Rivarolo Canavese e Vergato, per difetti motivazionali nelle ordinanze di rimessione.
Di cosa si tratta
I Giudici di pace di Rivarolo Canavese e di Vergato avevano sollevato questioni di legittimità sia sull’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso/soggiorno illegale) sia sull’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009, che aveva introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare sospendendo i procedimenti penali per art. 10-bis nei confronti di chi aveva presentato domanda. Anche l’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 era censurato.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni prospettavano la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost., con particolare attenzione ai principi di eguaglianza, legalità penale, diritto di difesa e personalità della responsabilità penale.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
La molteplicità dei parametri costituzionali evocati non supplisce alla necessità di una motivazione specifica e adeguata per ciascun profilo di incostituzionalità; l’ordinanza che si limiti a un’elencazione generica di articoli costituzionali senza argomentazioni specifiche è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la procedura di emersione del lavoro irregolare del 2009?
L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (c.d. «decreto anticrisi») consentiva ai datori di lavoro di denunciare i propri lavoratori irregolari pagando un contributo forfettario, con conseguente sospensione dei procedimenti penali per il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione nei confronti degli stranieri che avevano presentato domanda.
L’emersione del lavoro irregolare blocca sempre il processo penale?
Solo per i reati direttamente collegati all’ingresso e soggiorno irregolare. La sospensione del procedimento per art. 10-bis era condizionata alla presentazione della domanda e all’esito positivo della procedura di regolarizzazione.
I Giudici di pace sono competenti sui reati di immigrazione clandestina?
Sì, il reato di cui all’art. 10-bis T.U. immigrazione è punito con un’ammenda (non con pena detentiva) ed è attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale
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