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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sulle norme che prevedono la trattazione dei procedimenti per misure di prevenzione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze per asserito contrasto con l’art. 6 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.
Di cosa si tratta
Le misure di prevenzione (come la sorveglianza speciale o il sequestro antimafia) si applicano con un procedimento che si svolge in camera di consiglio, senza pubblica udienza. La Corte d’appello di Firenze dubitava che questo schema processuale fosse compatibile con il diritto a un giusto processo pubblico garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4, sesto e decimo comma, della l. n. 1423/1956 e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della l. n. 575/1965, nella parte in cui prevedono che i procedimenti per misure di prevenzione si svolgano in camera di consiglio, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetti nell’ordinanza di rimessione. La motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza non è adeguata alle esigenze del sindacato di costituzionalità.
Il principio
Anche quando la questione riguarda il contrasto tra una norma processuale interna e la CEDU — che rileva quale parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost. — l’ordinanza di rimessione deve motivare compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Le misure di prevenzione richiedono un processo pubblico?
Secondo la CEDU (art. 6), ogni persona ha diritto a un’udienza pubblica nella definizione di accuse penali e diritti civili. La Corte europea ha poi stabilito (con le sentenze De Tommaso c. Italia e Bocellari e Rizza c. Italia) che il procedimento di prevenzione deve garantire la pubblicità dell’udienza su richiesta della parte.
Cosa è l’«art. 117, primo comma, Cost.» come parametro interposto?
L’art. 117, primo comma, Cost. obbliga il legislatore statale e regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La CEDU costituisce un vincolo internazionale e, tramite questo articolo, diventa parametro di costituzionalità «interposto» fra la norma impugnata e la Costituzione.
Cosa sono le misure di prevenzione personali e patrimoniali?
Le misure di prevenzione personali (es. sorveglianza speciale di P.S.) sono provvedimenti limitativi della libertà personale applicati a soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica o ritenuti appartenenti ad associazioni mafiose, anche in assenza di una condanna penale. Quelle patrimoniali (sequestro e confisca antimafia) colpiscono i beni di provenienza illecita.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli internazionali e comunitari come parametro di legittimità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.