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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso o soggiorno illegale), sollevate dai Giudici di pace di Chioggia e di Orvieto, per difetti di motivazione nella rilevanza e nella non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla l. n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), punisce con un’ammenda lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione. Due Giudici di pace, nel giudicare imputati stranieri per tale reato, avevano dubitato della costituzionalità della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Chioggia aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost.; il Giudice di pace di Orvieto in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, commi secondo e terzo, 27 e 111 Cost. La Corte non esamina il merito per difetti formali delle ordinanze di rimessione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione imposti dalla legge: non indicano in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio principale né argomentano in modo sufficiente la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità.
Il principio
L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza del dubbio costituzionale; in difetto, la questione è inammissibile e la Corte non esamina il merito.
Domande e risposte
Cos’è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?
La rilevanza è la condizione per cui la questione deve essere necessaria per definire il giudizio in corso: se la norma impugnata non è applicabile al caso concreto, o se il giudizio si può concludere indipendentemente dalla risposta della Corte, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
La manifesta inammissibilità è la formula con cui la Corte, riunita in camera di consiglio, dichiara che la questione non può essere esaminata nel merito per un difetto processuale evidente, senza attendere l’udienza pubblica.
Il reato di immigrazione clandestina è stato poi dichiarato incostituzionale?
In questa pronuncia la Corte non esamina il merito della norma. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis T.U. immigrazione è stata oggetto di numerose altre ordinanze della Corte negli stessi anni, con esiti variabili caso per caso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale
- Art. 27 della Costituzione — Responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena
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