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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con Ordinanza n. 218/2011 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di art. 19, comma 1, l. Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (proroga concessioni taxi e NCC). L’esito è manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

La legge regionale siciliana n. 6/2009 prorogava la durata delle concessioni per l’esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente (NCC). Il TAR Sicilia dubitava che tale proroga violasse la libertà di concorrenza e il principio di uguaglianza, ritenendo che avvantaggiasse ingiustificatamente i titolari esistenti a scapito dei potenziali nuovi entranti.

La questione di legittimità costituzionale

La questione investe art. 19, comma 1, l. Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (proroga concessioni taxi e NCC), promossa da Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in riferimento ai art. 3, art. 41, art. 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il TAR Sicilia non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, né aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale impugnata prima di rimettere la questione alla Corte.

Il principio

Il giudice a quo deve esperire ogni interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; l’omissione rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Perché la proroga delle concessioni taxi solleva problemi di uguaglianza?

Perché prolunga il diritto esclusivo dei titolari esistenti senza procedura competitiva, impedendo l’accesso al mercato a nuovi operatori che potrebbero essere altrettanto qualificati, e ciò può violare gli artt. 3 e 41 Cost.

Cosa avrebbe dovuto fare il TAR prima di rimettere la questione?

Avrebbe dovuto tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale, ad esempio verificando se fosse possibile leggere la proroga in modo da non escludere completamente la concorrenza.

Quale parametro risulta dalla direttiva Bolkestein?

L’art. 117, primo comma, Cost., che vincola la legislazione regionale al rispetto degli obblighi comunitari, tra cui la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) che vieta proroghe automatiche di concessioni di servizi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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