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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60 del d.P.R. n. 602/1973, sollevata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Venezia (Mestre). La questione è inammissibile per insufficiente motivazione: il rimettente non ha adeguatamente dimostrato che le cartelle esattoriali non fossero state notificate al contribuente, presupposto dell’intera censura.

Di cosa si tratta

Un contribuente aveva proposto opposizione all’esecuzione esattoriale (pignoramento presso terzi per tributi e sanzioni stradali), lamentando la mancata notifica delle cartelle sottese al pignoramento. L’agente della riscossione (Equitalia Polis) aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudice rimettente riteneva che la norma, rendendo inammissibile l’opposizione (tranne per la pignorabilità dei beni) e quindi impedendo la sospensione dell’esecuzione anche in presenza di danno grave, violasse gli artt. 3 e 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Venezia (Mestre) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, censurando il combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui, dichiarando inammissibili le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo per la pignorabilità), impedisce la sospensione dell’esecuzione anche in presenza di grave e irreparabile danno.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente fondava tutta la censura sul presupposto che le cartelle non fossero state notificate al contribuente, rendendo inutilizzabile la via della contestazione davanti al giudice tributario. Tuttavia: a) le relate di notificazione erano state depositate; b) il contenuto delle cartelle era individuabile dagli estratti di ruolo; c) le intimazioni di pagamento (avvisi di mora) erano state regolarmente notificate a mezzo posta e autonomamente impugnabili. Il rimettente non ha motivato perché, nonostante tutto ciò, il contribuente non avesse avuto possibilità di contestare gli atti davanti al giudice tributario.

Il principio

Nell’esecuzione esattoriale, la limitazione dell’opposizione prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 si giustifica con l’esistenza di altri rimedi (impugnazione davanti alle Commissioni tributarie, sospensione in sede tributaria, potere di autotutela dell’amministrazione). La questione di legittimità che presuppone la mancata notificazione degli atti impositivi deve motivare specificamente perché, nel caso concreto, tutti i rimedi ordinari erano preclusi.

Domande e risposte

Quando è ammessa l’opposizione all’esecuzione esattoriale?

Ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solo per questioni relative alla pignorabilità dei beni. Le contestazioni sul titolo esecutivo (esistenza e ammontare del credito) vanno proposte davanti alle Commissioni tributarie.

Il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione esattoriale?

Sì, ma solo ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 602/1973, che richiede la sussistenza di “gravi motivi” e “fondato pericolo di grave e irreparabile danno”. La sospensione è possibile solo nell’ambito delle opposizioni ammissibili; se l’opposizione è inammissibile, la sospensione non può essere concessa.

Cos’è l’autotutela dell’amministrazione finanziaria?

Prevista dall’art. 39 del d.P.R. n. 602/1973, è il potere dell’amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti. Costituisce uno dei rimedi alternativi all’opposizione in sede ordinaria per il contribuente che contesti la fondatezza della pretesa tributaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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