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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana, a seguito della rinuncia al ricorso. Il decreto regionale impugnato — che istituiva un tavolo tecnico regionale per disciplinare i requisiti delle autoscuole — era stato nel frattempo revocato dalla stessa Regione.

Di cosa si tratta

L’Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti della Regione Siciliana aveva adottato un decreto (22 dicembre 2009) che istituiva un tavolo tecnico regionale per elaborare norme attuative sui requisiti minimi delle autoscuole (corsi di formazione, locali, arredamento didattico), in attuazione del d.l. n. 7/2007 (liberalizzazioni). Un regime transitorio vietava nel frattempo alle province regionali di accettare DIA per nuove autoscuole.

La questione

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il decreto regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza pubblica (circolazione stradale), tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. h), e) e m), Cost.). Nel gennaio 2011, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare al ricorso, poiché la Regione aveva già revocato il decreto impugnato con decreto assessorile del 25 maggio 2010.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La revoca del provvedimento impugnato aveva fatto venire meno le ragioni del conflitto.

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzione, come in tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la controparte non si è costituita, determina l’estinzione del processo senza che la Corte esamini il merito. La cessazione della materia del contendere per revoca del provvedimento impugnato è la ragione tipica che induce il ricorrente alla rinuncia.

Domande e risposte

Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

Il conflitto di attribuzione tra enti è uno dei giudizi che la Corte costituzionale conosce in via principale, distinto dal giudizio di legittimità delle leggi. Nasce quando lo Stato o una Regione ritiene che un atto dell’altro soggetto invada le proprie attribuzioni costituzionali, a prescindere dalla natura legislativa o amministrativa dell’atto.

Una Regione può disciplinare i requisiti delle autoscuole?

Il punto era controverso nel caso di specie. Lo Stato sosteneva che la sicurezza stradale, la tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni fossero materie di competenza statale esclusiva, mentre la Regione faceva valere il proprio statute speciale. La revoca del decreto ha impedito l’esame nel merito.

La rinuncia al ricorso implica che lo Stato avesse torto?

No. La rinuncia è stata motivata dalla revoca del provvedimento impugnato da parte della Regione, che ha fatto venir meno la materia del contendere. Non vi è alcun giudizio sulla questione di merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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