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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sulla mancata inclusione dell’indennità integrativa speciale come parte integrante della pensione per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati anteriormente al 31 dicembre 1994, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La legge n. 724/1994 ha stabilito che l’indennità integrativa speciale (IIS) perdesse la natura di accessorio della pensione per divenire parte integrante del trattamento pensionistico, ma solo per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1994. Un pensionato INPDAP, titolare anche di una pensione anteriore a quella data, contestava che su quest’ultima non gli fosse corrisposta l’IIS perché il divieto di cumulo era ancora in vigore. La Corte dei conti aveva dubitato della conformità a Costituzione di questa discriminazione temporale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, contestando l’art. 1, comma 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui non prevedeva che anche per i titolari di trattamenti pensionistici liquidati entro il 31 dicembre 1994 l’IIS fosse parte integrante della pensione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non esponeva in modo sufficiente le ragioni per cui la differenza di trattamento tra pensionati ante e post 1994 si traducesse in una violazione degli artt. 3 e 38 Cost., né affrontava la giurisprudenza precedente della Corte sul tema.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e autonoma sulla non manifesta infondatezza della questione, dando conto della giurisprudenza costituzionale esistente e spiegando perché essa non è ostativa: la mancanza di questo approfondimento rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è l’indennità integrativa speciale?

Era un emolumento aggiuntivo riconosciuto ai dipendenti pubblici e ai pensionati pubblici come forma di adeguamento al costo della vita, storicamente distinto dallo stipendio o dalla pensione di base. La legge n. 724/1994 lo ha incorporato nel trattamento pensionistico, ma solo per le pensioni successive.

Perché i pensionati ante-1994 erano trattati diversamente?

Perché la riforma del 1994 aveva operato pro futuro: i trattamenti già liquidati rimanevano disciplinati dalla normativa precedente, che prevedeva il divieto di cumulo dell’IIS in caso di più pensioni. Il ricorrente sosteneva che questa distinzione temporale fosse irragionevole dopo che la riforma del 1994 aveva cambiato la natura stessa dell’indennità.

La questione di fondo (disparità di trattamento) è stata risolta?

La Corte non si è pronunciata nel merito per via dell’inammissibilità. Il problema della disomogeneità di trattamento tra pensionati ante e post 1994 potrebbe essere riproposto con un’ordinanza meglio motivata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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