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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro una disposizione di spesa della legge regionale siciliana, a seguito della promulgazione parziale della legge che aveva privato di efficacia la norma impugnata.
Di cosa si tratta
L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato una legge (delibera legislativa n. 336-338) contenente, tra l’altro, l’art. 5, che modificava l’art. 11 della l.r. n. 6/2009, estendendo da tre a dieci anni il periodo per il recupero delle anticipazioni di cassa erogate dalla Regione ai comuni in crisi finanziaria. Il Commissario dello Stato aveva impugnato questa disposizione per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria). Tuttavia, nel promulgare la legge, il Presidente della Regione aveva omesso alcune parti della delibera legislativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva proposto ricorso (r.o. n. 91 del 2010) in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, contro l’art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 dell’Assemblea regionale siciliana (seduta del 5 agosto 2010), che modificava i termini di rimborso delle anticipazioni di cassa ai comuni. Giudice relatore: Franco Gallo; camera di consiglio del 23 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La promulgazione parziale della legge regionale — con l’omissione di parti della delibera assembleare — aveva definitivamente privato di efficacia le disposizioni non promulgate, inclusa quella impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (richiamate le ordinanze n. 175 e n. 74 del 2010; n. 304 del 2008 e n. 229 del 2007), la promulgazione parziale che esclude unitariamente e contestualmente parti del testo deliberato preclude definitivamente a quelle parti di acquistare o esplicare qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
Il principio
Quando il Presidente della Regione promulga una legge regionale in modo parziale, omettendo parti del testo deliberato dall’Assemblea in modo unitario e contestuale, le parti omesse non acquistano né esplicano alcuna efficacia giuridica. Se la norma impugnata è tra le parti omesse, il giudizio di legittimità costituzionale perde il suo oggetto e si dichiara cessata la materia del contendere.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 5 della delibera legislativa siciliana impugnata?
Prevedeva che nell’art. 11 della l.r. siciliana n. 6/2009 la parola «tre» fosse sostituita con la parola «dieci», estendendo da tre a dieci anni il periodo entro cui i comuni in crisi finanziaria dovevano rimborsare le anticipazioni di cassa ricevute dalla Regione.
Perché il Commissario dello Stato aveva impugnato questa norma?
Perché riteneva che estendere il periodo di rimborso da tre a dieci anni senza indicare la copertura finanziaria violasse l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone al legislatore di indicare i mezzi di copertura per ogni nuova spesa o riduzione di entrate.
Cos’è la promulgazione parziale di una legge regionale?
È il caso in cui il Presidente della Regione promulga solo una parte del testo deliberato dall’Assemblea regionale, omettendo le disposizioni che ritiene viziate. Nella Regione Siciliana questo meccanismo è previsto dallo statuto speciale. Secondo la giurisprudenza della Corte, tale omissione ha efficacia definitiva e preclude alle parti omesse di acquistare qualunque forza di legge.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, parametro evocato dal Commissario dello Stato nel ricorso
- Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze, rilevante per il rapporto tra legislazione regionale siciliana e ordinamento statale
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