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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata n. 4/2010, che modificava la disciplina del piano per i parchi naturali regionali consentendo eccezioni al divieto di attività potenzialmente dannose per l’ambiente, per violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva modificato la propria legge sulle aree protette (l.r. n. 28/1994) inserendo un nuovo comma 9 all’art. 19, relativo al «piano per il parco». La modifica riguardava la possibilità di derogare ai divieti di attività e opere che potessero compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Il Governo ha ritenuto che questa norma invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche alla l.r. 28 giugno 1994, n. 28, sull’individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette). Giudice relatore: Alfio Finocchiaro; udienza pubblica dell’8 febbraio 2011; depositata il 3 marzo 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli (l’art. 1 che introduceva la norma censurata e l’art. 2 che ne disciplinava l’entrata in vigore), per illegittimità conseguenziale dell’art. 2 derivante dall’incostituzionalità dell’art. 1. La norma violava l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Il principio
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni non possono modificare i piani per i parchi naturali in modo da indebolire le misure di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici tutelati dalla normativa quadro statale (legge n. 394/1991). Quando una legge regionale è composta di due soli articoli — uno sostanziale e uno sull’entrata in vigore — l’illegittimità del primo travolge per conseguenza anche il secondo.
Domande e risposte
Cosa disciplina il piano per il parco?
Il piano per il parco è lo strumento di pianificazione previsto dall’art. 11, comma 3, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991) che deve prevedere il divieto di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo a flora, fauna e rispettivi habitat.
Perché la Regione non può derogare a questi divieti?
Perché la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi è riservata in via esclusiva al legislatore statale. La Regione può adottare misure più restrittive, ma non può ridurre il livello di protezione garantito dalla normativa statale, che fissa uno standard minimo inderogabile.
Cosa significa «illegittimità costituzionale conseguenziale»?
Significa che, una volta dichiarata incostituzionale la norma sostanziale di una legge (nel caso, l’art. 1), l’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare incostituzionali anche le altre disposizioni della medesima legge che siano indissolubilmente connesse a quella già eliminata (qui, l’art. 2 sull’entrata in vigore).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riserva esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, parametro della dichiarazione di incostituzionalità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.