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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria campana del 2010 che consentivano la stabilizzazione del personale sanitario precario, per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e ordinamento professionale.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva inserito nella legge finanziaria n. 2 del 2010 numerose disposizioni (art. 1, commi da 55 a 63, comma 69, commi da 84 a 91) riguardanti la stabilizzazione del personale sanitario precario, inclusa la dirigenza medica di primo livello. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme, sostenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e quella concorrente sulla tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica del 25 gennaio 2011; depositata il 3 marzo 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge regionale campana n. 2/2010. Le disposizioni censurate autorizzavano la stabilizzazione di personale sanitario precario secondo criteri incompatibili con i principi fondamentali statali, riproducendo in sostanza una disciplina analoga a quella già dichiarata illegittima con la sentenza n. 215 del 2009. La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 83 della medesima legge.
Il principio
La Regione non può reiterare, neppure con modifiche formali, una disciplina di stabilizzazione del personale sanitario già dichiarata incostituzionale dalla Corte. Il legislatore regionale deve rispettare sia il vincolo del pubblico concorso (art. 97 Cost.) sia la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) nella regolazione dei rapporti di lavoro nel servizio sanitario nazionale.
Domande e risposte
Cosa erano i commi da 55 a 63 della legge finanziaria campana?
Erano disposizioni che autorizzavano la stabilizzazione del personale sanitario precario, inclusa la dirigenza medica di primo livello, richiamando alcune norme statali per cercare di superare i profili di incostituzionalità già rilevati dalla sentenza n. 215 del 2009. La Corte ha ritenuto che tale tentativo non fosse sufficiente a sanare il vizio.
Perché la stabilizzazione del personale sanitario è materia riservata allo Stato?
Perché riguarda l’ordinamento del rapporto di lavoro (materia di ordine civile, art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e l’ordinamento professionale della dirigenza sanitaria. Entrambe sono materie di competenza esclusiva o concorrente statale che non consentono alle Regioni di derogare ai principi fondamentali nazionali.
Cosa è rimasto valido della legge campana?
Il comma 83, che riguardava un’ulteriore e diversa disposizione, è stato dichiarato non fondato: la Corte ha ritenuto che non violasse il parametro dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., diversamente dalle altre disposizioni impugnate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto della potestà legislativa, parametro delle incostituzionalità dichiarate
- Art. 97 della Costituzione — Principio del pubblico concorso, che la Corte ha richiamato quale limite alla stabilizzazione
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