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La sentenza n. 106 del 2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto n. 17 del 2010 nella sua interezza, che istituiva due nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie nelle ULSS e nelle aziende ospedaliere, in quanto priva di copertura finanziaria e in violazione dell’obbligo di invarianza della spesa.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, aveva istituito, nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e nelle aziende ospedaliere regionali, due nuove direzioni aziendali a struttura complessa: la direzione delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Il Governo aveva impugnato la legge per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo l’assenza di copertura finanziaria e la violazione delle norme sul pubblico impiego.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Veneto n. 17 del 2010, in particolare l’articolo 2 e le disposizioni ad esso inscindibilmente connesse, per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Il ricorrente sosteneva che la legge prevedesse l’istituzione di nuovi posti dirigenziali senza specificare le modalità di copertura né garantire l’invarianza della spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 17 del 2010. Ha ritenuto che la legge, prevedendo l’istituzione di due nuove direzioni aziendali a struttura complessa — con relativi dirigenti da reclutare senza indicare il numero né la modalità di copertura dei posti — violasse il principio dell’equilibrio del bilancio e dell’obbligo di copertura finanziaria previsto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione, con conseguente violazione anche del buon andamento della pubblica amministrazione.
Il principio
Le leggi regionali che istituiscono nuove strutture organizzative con personale dirigenziale devono indicare le modalità di copertura dei relativi posti e garantire l’invarianza della spesa complessiva, pena la violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria); l’incertezza sia sull’an sia sul quantum dei nuovi posti determina l’incostituzionalità della legge.
Domande e risposte
Perché la legge veneta è stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza e non solo in alcune parti?
La Corte ha ritenuto che le disposizioni della legge fossero inscindibilmente connesse all’art. 2, che istituiva le due direzioni aziendali: venendo meno la norma istitutiva per incostituzionalità, l’intera legge perdeva ragion d’essere.
Cosa richiede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?
Richiede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte, indicando la relativa copertura finanziaria. Nel caso di specie la legge veneta non prevedeva né la copertura finanziaria né il numero dei nuovi dirigenti da nominare.
Quali erano le due nuove direzioni istituite dalla legge?
La direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, entrambe previste come strutture complesse nelle ULSS, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere-universitarie e negli IRCSS.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro della questione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile e il pubblico impiego
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