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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal GUP del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi contro l’on. Antonio Di Pietro.
Di cosa si tratta
Davanti al GUP del Tribunale di Bergamo pendeva un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del deputato Silvio Berlusconi per dichiarazioni rese contro il deputato Antonio Di Pietro. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali opinioni erano coperte dalla garanzia di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP ha impugnato la deliberazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, lamentando che la deliberazione del 22 settembre 2010 avesse illegittimamente dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Berlusconi in assenza dei presupposti costituzionali richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto ammissibile. Riconosce la legittimazione del GUP e della Camera come organi costituzionalmente garantiti. Rileva che esiste materia di conflitto, perché il ricorrente lamenta una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali da un atto della Camera. Dispone la notifica e la successiva trattazione nel merito.
Il principio
Il GUP, quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. sia priva dei necessari presupposti e leda le proprie competenze giurisdizionali.
Domande e risposte
In cosa consiste l’insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i parlamentari dalle conseguenze giuridiche delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La protezione vale per le opinioni “funzionali” all’attività parlamentare, non per qualsiasi dichiarazione pubblica del deputato o senatore.
Chi decide se un’opinione è coperta dall’insindacabilità?
In prima istanza decide la Camera di appartenenza del parlamentare. Se il giudice penale ritiene che la delibera sia stata adottata in assenza dei presupposti costituzionali, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, la quale decide in via definitiva.
Qual è la differenza tra il conflitto n. 142/2011 (Iannuzzi) e questo (n. 147/2011)?
Entrambi riguardano delibere di insindacabilità parlamentare, ma il 142/2011 coinvolge il Senato e il GIP di Milano per le dichiarazioni del senatore Iannuzzi, mentre il 147/2011 coinvolge la Camera e il GUP di Bergamo per le dichiarazioni del deputato Berlusconi contro Di Pietro.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, cuore del conflitto di attribuzioni
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