Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4, comma 1, della legge n. 154/2005 che riservava la nomina a dirigente penitenziario ad alcune categorie di personale, poiché il ricorrente nel giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria e la norma non era applicabile al suo caso.
Di cosa si tratta
La legge n. 154 del 2005 aveva delegato il Governo a disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. L’art. 4, comma 1, in fase di prima attuazione, consentiva la nomina diretta a dirigente di alcune categorie di personale penitenziario (direttori coordinatori, ispettori generali) già inquadrate nella posizione C3, senza concorso pubblico. Un dipendente del Ministero della giustizia non appartenente all’amministrazione penitenziaria aveva contestato questa norma ritenendola discriminatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 29 aprile 2010 (r.o. n. 299 del 2010), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005, n. 154, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando che la norma limitasse la nomina automatica a dirigente solo al personale di determinate qualifiche dell’amministrazione penitenziaria, con esclusione di figure analoghe di altre branche del Ministero.
La decisione della Corte
Con l’ordinanza n. 66 del 2011 (camera di consiglio del 9 febbraio 2011, redattore Sabino Cassese, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il ricorrente nel giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria, pertanto la norma censurata — che riguardava esclusivamente il personale penitenziario — non avrebbe comunque potuto essere applicata a suo vantaggio, anche qualora fosse stata dichiarata incostituzionale.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, anche in caso di accoglimento, la pronuncia non potrebbe incidere sull’esito del giudizio principale. Se il ricorrente non appartiene alla platea dei soggetti cui la norma si applica, la questione è irrilevante per la sua posizione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 4, comma 1, della legge n. 154/2005?
Prevedeva che, in fase di prima attuazione, il personale già inquadrato nella posizione economica C3 e appartenente ad alcune qualifiche penitenziari specifiche (direttori coordinatori di istituto, direttori medici coordinatori, direttori coordinatori di servizio sociale, ispettori generali ad esaurimento) fosse nominato dirigente direttamente, in considerazione dell’esperienza professionale maturata.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il dipendente che aveva promosso il giudizio principale non apparteneva all’amministrazione penitenziaria. La norma censurata, anche se dichiarata incostituzionale nella parte in cui non includeva altre categorie, non avrebbe potuto applicarsi a soggetti estranei all’amministrazione penitenziaria.
In cosa consiste il requisito della «rilevanza» nel giudizio costituzionale?
La questione di legittimità costituzionale deve essere «rilevante», cioè la norma impugnata deve essere applicabile nel giudizio principale e la decisione della Corte deve poter influire concretamente sull’esito di quel giudizio. Se il giudice rimettente non dimostra questo nesso, la Corte non può esaminare la questione nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro per la distinzione di trattamento tra dipendenti di diverse branche ministeriali
- Art. 97 della Costituzione — Principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, implicato nel regime di nomina dei dirigenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.