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La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 59, comma 54, della l. n. 449/1997 (legge finanziaria 1998), nella parte che rendeva definitiva la sospensione delle pensioni di anzianità anticipate per i militari nel periodo novembre-dicembre 1997. La norma non viola gli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel 1997 il legislatore aveva temporaneamente sospeso, per ragioni di bilancio, la maturazione dei trattamenti pensionistici di anzianità anticipata nel settore pubblico, compreso il personale militare. La legge finanziaria 1998 aveva poi reso definitiva tale sospensione per il periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 1997. Un militare interessato dalla misura aveva adito la Corte dei conti, che aveva sollevato questione di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia — ha impugnato l’art. 59, comma 54, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, e l’art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, ritenendo che la norma lede il diritto alla retribuzione adeguata e la tutela previdenziale.
La decisione della Corte
La Corte richiama la propria ordinanza n. 10/2011, che aveva già dichiarato la manifesta infondatezza di questione identica. Ribadisce che l’art. 38 Cost. tutela il diritto a pensione di vecchiaia, non le pensioni anticipate di anzianità; che l’art. 36 Cost. non è violato, perché il dipendente aveva la possibilità di revocare le dimissioni e tornare in servizio, evitando l’effetto economico negativo.
Il principio
La sospensione legislativa temporanea delle pensioni di anzianità anticipata non viola la garanzia previdenziale dell’art. 38 Cost., che copre solo le pensioni di vecchiaia, né il diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto di cui all’art. 36 Cost., quando l’interessato disponeva di strumenti giuridici per evitare il pregiudizio economico.
Domande e risposte
Che cosa sono le pensioni di anzianità anticipata?
Sono trattamenti pensionistici che consentono la cessazione dal servizio prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, al verificarsi di determinati requisiti contributivi o anagrafici. Sono diverse dalle pensioni di vecchiaia, che scattano al raggiungimento dell’età prevista dalla legge.
Perché la Corte non ritiene violato l’art. 38 Cost.?
Perché l’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, ma non copre le pensioni anticipate che vengono richieste prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
Il militare non aveva alternative alla perdita della pensione?
Secondo la Corte, sì: l’interessato poteva revocare le dimissioni già presentate e chiedere la riammissione in servizio, evitando così l’effetto pregiudizievole. La mancata attivazione di questi strumenti dipendeva da una scelta volontaria dell’interessato.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — Diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
- Art. 38 della Costituzione — Diritto ai trattamenti di previdenza sociale, invocato per la tutela della pensione anticipata
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