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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., sollevata per difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice rimettente.

Di cosa si tratta

Quando un contribuente non è reperibile al proprio domicilio, la notifica della cartella di pagamento può avvenire con il rito degli «irreperibili temporanei» ex art. 140 c.p.c. Una specifica disposizione (art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973) prevede che in tali casi la notificazione si considera eseguita il giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, senza attendere il decorso dei dieci giorni previsto dal codice di rito. Una contribuente aveva impugnato tardivamente una cartella, e il giudice tributario rimettente dubitava della costituzionalità di questa disciplina acceleratoria.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale di Firenze (Toscana) aveva sollevato, con ordinanza del 23 marzo 2010 (r.o. n. 228 del 2010), questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La norma censurata anticipa il perfezionamento della notifica al giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, riducendo i termini a disposizione del contribuente per proporre ricorso.

La decisione della Corte

Con l’ordinanza n. 63 del 2011 (camera di consiglio del 26 gennaio 2011, redattore Paolo Maddalena, depositata il 25 febbraio 2011), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo: non aveva chiarito perché, anche ammettendo l’incostituzionalità della norma, ciò avrebbe cambiato l’esito della controversia.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente dimostra compiutamente che la norma censurata è applicabile nel giudizio principale e che una diversa disciplina avrebbe inciso concretamente sull’esito della causa. La carenza di motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973?

Prevede che, nei casi di notifica con affissione nell’albo comunale (art. 140 c.p.c.), la notificazione della cartella esattoriale si ha per eseguita il giorno successivo all’affissione, senza la necessità di attendere ulteriori termini.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché la norma fosse decisiva per risolvere il giudizio, vale a dire non aveva dimostrato la «rilevanza» richiesta come presupposto processuale per sollevare una questione di legittimità costituzionale.

Cosa succede al contribuente se la cartella è notificata in modo accelerato?

Il termine per proporre ricorso decorre dal giorno successivo all’affissione, il che può ridurre il tempo disponibile per contestare la pretesa, rispetto alle regole ordinarie del codice di procedura civile che prevedono un periodo di giacenza più lungo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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