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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte che impone — a pena di inammissibilità — la comunicazione dell’atto di appello alla segreteria della Commissione tributaria provinciale. La norma non viola i principi di ragionevolezza e di diritto alla difesa.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario, chi propone appello è tenuto a dare comunicazione dell’atto di impugnazione alla segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza appellata. L’omissione di tale formalità comporta l’inammissibilità dell’appello. Tre commissioni tributarie regionali dubitavano della ragionevolezza di questa sanzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria e quella della Toscana (sezione di Livorno) hanno impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Secondo le rimettenti, la previsione dell’inammissibilità sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto al semplice ritardo burocratico.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Richiama la propria giurisprudenza (sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009) secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina del processo e delle sue forme, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, che nella specie non ricorre.

Il principio

In materia di disciplina del processo, il legislatore dispone di ampia discrezionalità. L’obbligo di comunicare l’appello alla segreteria della commissione di primo grado, a pena di inammissibilità, è una scelta non arbitraria e non irragionevole, finalizzata a garantire l’immediata conoscenza della proposizione dell’impugnazione.

Domande e risposte

Perché nel processo tributario occorre comunicare l’appello alla segreteria di primo grado?

Perché la comunicazione consente alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di sapere che la sentenza è stata impugnata e di trasmettere il fascicolo processuale alla Commissione regionale competente per l’appello.

Cosa succede se si dimentica di fare questa comunicazione?

L’appello viene dichiarato inammissibile. La norma è perentoria e la mancata comunicazione non è sanabile, il che è stato ritenuto dalla Corte non irragionevole né lesivo del diritto di difesa.

Il processo civile prevede la stessa regola?

No. Nel processo civile ordinario la comunicazione spetta all’ufficiale giudiziario, e la sua omissione non comporta inammissibilità. Le rimettenti ritenevano questa differenza irragionevole, ma la Corte ha ritenuto che la specialità del processo tributario giustifichi regole diverse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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