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La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte che impone — a pena di inammissibilità — la comunicazione dell’atto di appello alla segreteria della Commissione tributaria provinciale. La norma non viola i principi di ragionevolezza e di diritto alla difesa.
Di cosa si tratta
Nel processo tributario, chi propone appello è tenuto a dare comunicazione dell’atto di impugnazione alla segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza appellata. L’omissione di tale formalità comporta l’inammissibilità dell’appello. Tre commissioni tributarie regionali dubitavano della ragionevolezza di questa sanzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria e quella della Toscana (sezione di Livorno) hanno impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Secondo le rimettenti, la previsione dell’inammissibilità sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto al semplice ritardo burocratico.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Richiama la propria giurisprudenza (sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009) secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina del processo e delle sue forme, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, che nella specie non ricorre.
Il principio
In materia di disciplina del processo, il legislatore dispone di ampia discrezionalità. L’obbligo di comunicare l’appello alla segreteria della commissione di primo grado, a pena di inammissibilità, è una scelta non arbitraria e non irragionevole, finalizzata a garantire l’immediata conoscenza della proposizione dell’impugnazione.
Domande e risposte
Perché nel processo tributario occorre comunicare l’appello alla segreteria di primo grado?
Perché la comunicazione consente alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di sapere che la sentenza è stata impugnata e di trasmettere il fascicolo processuale alla Commissione regionale competente per l’appello.
Cosa succede se si dimentica di fare questa comunicazione?
L’appello viene dichiarato inammissibile. La norma è perentoria e la mancata comunicazione non è sanabile, il che è stato ritenuto dalla Corte non irragionevole né lesivo del diritto di difesa.
Il processo civile prevede la stessa regola?
No. Nel processo civile ordinario la comunicazione spetta all’ufficiale giudiziario, e la sua omissione non comporta inammissibilità. Le rimettenti ritenevano questa differenza irragionevole, ma la Corte ha ritenuto che la specialità del processo tributario giustifichi regole diverse.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato contro la sanzione di inammissibilità per l’omessa comunicazione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto alla difesa, ritenuto leso dalla perdita del diritto di appello per una formalità
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