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La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 22, sesto comma, del r.d.l. n. 1578/1933 sull’ordinamento forense, nella parte che prevede l’ineleggibilità dei componenti delle commissioni di esame di abilitazione alla professione di avvocato. La norma non è irragionevole né viola il diritto di elettorato passivo.
Di cosa si tratta
La legge forense vieta ai componenti delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato di essere eletti, nelle elezioni immediatamente successive, ai consigli dell’ordine o agli organi della Cassa nazionale di previdenza forense. Il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, dubitava che tale divieto fosse eccessivo e irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione (nonché all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali UE e all’art. 11 CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dal d.l. n. 112/2003. Secondo il rimettente, l’ineleggibilità per un periodo potenzialmente lunghissimo sarebbe manifestamente sproporzionata.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La norma mira a evitare che chi compone le commissioni d’esame possa acquisire favore dagli esaminandi in vista delle successive elezioni agli organi professionali. Tale finalità è razionale e la norma non priva irragionevolmente i commissari del diritto all’elettorato passivo, limitandosi a posticiparne temporaneamente l’esercizio.
Il principio
L’ineleggibilità temporanea dei componenti delle commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione forense non contrasta con i principi di uguaglianza e di elettorato passivo, in quanto persegue la finalità razionale di evitare indebite captazioni di benevolenza dagli esaminandi.
Domande e risposte
Chi non può candidarsi agli organi dell’ordine forense?
Chi ha fatto parte di una commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non può essere eletto, nelle elezioni immediatamente successive, come consigliere dell’ordine o come rappresentante della Cassa nazionale forense.
Perché la Corte ha ritenuto la norma non irragionevole?
Perché la limitazione mira a impedire che i commissari sfruttino la posizione di potere acquisita durante gli esami per raccogliere consensi elettorali tra i candidati. Si tratta di un fine legittimo e la misura non risulta sproporzionata rispetto a esso.
Cosa si intende per «manifesta infondatezza»?
È la formula con cui la Corte rigetta nel merito, in camera di consiglio e senza trattazione in udienza pubblica, le questioni che appaiono prive di fondamento in modo evidente, senza necessità di approfondita disamina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra chi è stato commissario e chi non lo è stato
- Art. 51 della Costituzione — Diritto all’accesso alle cariche elettive, ritenuto compresso dalla previsione di ineleggibilità
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