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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 18, comma 4, e 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge finanziaria regionale del Molise n. 3/2010. La Regione aveva disciplinato unilateralmente i buoni pasto e altri istituti economici del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e contrattazione collettiva.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2010 della Regione Molise aveva stabilito, tra l’altro, un limite massimo di 120 buoni pasto annui per ogni dipendente regionale e aveva modificato alcune voci del trattamento economico accessorio. Lo Stato ha impugnato queste disposizioni sostenendo che riguardassero materie riservate alla contrattazione collettiva e, quindi, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Il parametro principale è l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, comprensiva dei rapporti di lavoro privatizzati e della contrattazione collettiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4 (buoni pasto) e dell’art. 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge regionale. Ha invece dichiarato estinto il processo relativamente all’art. 18, comma 7, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e non fondate le questioni relative all’art. 19, comma 3, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

Il principio

Una legge regionale non può disciplinare unilateralmente aspetti del trattamento economico dei dipendenti pubblici regionali — come i buoni pasto o gli istituti accessori — quando tali materie sono riservate alla contrattazione collettiva disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001. La potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l) impedisce alla Regione di intervenire su un rapporto di lavoro privatizzato.

Domande e risposte

Perché la Regione non può fissare per legge il numero di buoni pasto dei dipendenti?

Perché i buoni pasto rientrano nel trattamento economico accessorio, che è materia riservata alla contrattazione collettiva. Lo Stato ha competenza esclusiva sull’ordinamento civile e sui contratti collettivi ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., e del d.lgs. n. 165/2001.

Cosa succede alle disposizioni già applicate dalla Regione?

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto ex tunc: le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia e i rapporti non esauriti devono essere regolati dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva applicabile.

La Regione può comunque intervenire in materia di lavoro pubblico regionale?

La Regione conserva competenze organizzative, ma non può toccare il trattamento economico né le regole procedurali della contrattazione collettiva, che rimangono di competenza statale esclusiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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