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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha interpretato autenticamente le norme sull’indennità integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità del pubblico impiego. La norma non viola il principio del giusto processo né gli obblighi internazionali ex art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.
Di cosa si tratta
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale centrale d’appello era investita del ricorso di una pensionata, vedova di un dipendente pubblico in quiescenza dal 1991, che contestava la riduzione della propria pensione di reversibilità a seguito della norma interpretativa del 2006. La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 774-776) aveva reinterpretato la riforma del 1995 (art. 1, comma 41, legge n. 335), stabilendo che l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) spettante al dante causa fosse attribuita al coniuge superstite nella sola misura percentuale della reversibilità (60%), non più in misura intera come affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nel 2002.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti rimettente censurava l’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 in riferimento agli artt. 111 (giusto processo) e 117, primo comma (obblighi internazionali / CEDU), della Costituzione, sostenendo che la norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva – intervenuta in corso di giudizi nei quali lo Stato era parte – configurasse un’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia vietata dall’art. 6 CEDU.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate le questioni. Ricorda che le norme CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. e che l’art. 6, par. 1, CEDU vieta allo Stato di legiferare in modo da influenzare la definizione di giudizi in corso di cui è parte, salvo che ricorrano «ragioni imperative di interesse generale». Nel caso di specie, la norma aveva natura effettivamente interpretativa (sceglieva uno tra i possibili significati dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995), perseguiva finalità perequative e di armonizzazione tra settore pubblico e privato, e aveva già superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 74/2008 in riferimento ad altri parametri. L’interesse generale sottostante era adeguato a giustificare l’intervento.
Il principio
Una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, emanata dallo Stato che è parte in giudizi pensionistici, non viola l’art. 6 CEDU e l’art. 117, primo comma, Cost. quando: sceglie un significato ascrivibile alla norma interpretata, persegue imperiosi motivi di interesse generale (armonizzazione del sistema pensionistico, perequazione tra settori pubblico e privato) e non pregiudica i diritti già definitivamente acquisiti.
Domande e risposte
Cos’è l’indennità integrativa speciale (I.I.S.)?
Era un elemento accessorio della retribuzione e poi della pensione dei dipendenti pubblici, collegato alle variazioni del costo della vita, che in origine veniva corrisposto in misura piena anche al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità. La riforma del 1994-1995 aveva previsto il progressivo conglobamento dell’I.I.S. nella base pensionabile, con effetti anche sulle pensioni di reversibilità.
Perché la norma del 2006 era controversa?
Perché operava con efficacia retroattiva in corso di migliaia di giudizi pendenti davanti alla Corte dei conti, in cui i pensionati chiedevano il riconoscimento dell’I.I.S. in misura intera anziché ridotta percentualmente. Le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano dato loro ragione nel 2002; la legge del 2006 capovolgeva quella interpretazione.
L’art. 6 CEDU vieta sempre le leggi retroattive in corso di giudizio?
No. La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte costituzionale ammettono le norme retroattive in corso di giudizio quando esistono «ragioni imperative di interesse generale»; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie tali ragioni sussistessero (armonizzazione del sistema pensionistico e certezza del diritto).
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo, parametro della questione
- Art. 117 della Costituzione — obblighi internazionali (CEDU), parametro della questione
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