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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, sollevata da due tribunali ordinari in materia di ripetizione dell’indebito sui conti correnti bancari. La questione è priva di oggetto perché la medesima norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78/2012.
Di cosa si tratta
I Tribunali di Catania e di Cassino avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto «Milleproroghe» (d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011). Questa norma, nel disciplinare la prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei contratti di conto corrente bancario, disponeva al secondo periodo che «in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». I rimettenti erano investiti di cause in cui i correntisti chiedevano la restituzione di somme indebitamente trattenute dalle banche.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali rimettenti censuravano l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione, ritenendo che la norma – con efficacia retroattiva – eliminasse il diritto alla ripetizione dell’indebito già sorto, violasse il principio di uguaglianza, il diritto di difesa e l’equità del processo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la sentenza n. 78 del 2012 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61. Per effetto dell’efficacia ex tunc di tale pronuncia, la questione degli odierni rimettenti è divenuta priva di oggetto e non vi è spazio per restituire gli atti ai giudici rimettenti ai fini di una nuova valutazione della rilevanza.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale di una norma che la Corte ha già dichiarato incostituzionale con efficacia retroattiva deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza sopravvenuta di oggetto; l’efficacia ex tunc della declaratoria preclude ogni nuova valutazione di rilevanza da parte del giudice rimettente.
Domande e risposte
Cosa stabiliva il secondo periodo dell’art. 2, comma 61?
Vietava la restituzione di importi già versati sui conti correnti bancari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 225/2010, impedendo di fatto ai correntisti di recuperare somme indebitamente trattenute dalle banche per effetto di clausole nulle (es. anatocismo, commissione di massimo scoperto).
Perché la sentenza n. 78/2012 aveva dichiarato illegittima quella norma?
I motivi della sentenza n. 78/2012 non sono riportati in questa ordinanza; ciò che rileva è che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha travolto la norma con efficacia retroattiva, rendendo prive di oggetto le questioni successive sul medesimo articolo.
Cosa succede alle cause pendenti in cui i correntisti chiedevano la restituzione?
A seguito della dichiarazione di illegittimità della norma impeditiva, i giudici rimettenti potranno decidere le cause applicando il diritto comune della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), senza il divieto introdotto dal secondo periodo dell’art. 2, comma 61.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza ed eguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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