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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale per i minorenni di Roma sull’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui non prevede il nulla osta del giudice minorile prima di eseguire l’espulsione di un genitore straniero soggetto a provvedimento di limitazione della potestà genitoriale. La questione è inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Una cittadina filippina, madre di un figlio minore, era stata condannata per spaccio di stupefacenti e poi sottoposta a espulsione. Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva emesso in precedenza un decreto che limitava la sua potestà genitoriale e disponeva l’inserimento del figlio in una casa famiglia. L’espulsione era stata eseguita senza il nulla osta del Tribunale dei minorenni, che aveva ricevuto solo una comunicazione informale dalla Questura. Il figlio era rimasto in Italia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l’espulsione, l’autorità procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando il destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale abbia emesso provvedimento incidente sulla potestà genitoriale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha motivato compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio principale: in particolare, non ha chiarito in quale procedura fosse investito e se, alla luce dell’avvenuta espulsione (già eseguita prima della pronuncia), la questione potesse ancora avere un’utilità concreta per la definizione del giudizio.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra con sufficiente chiarezza che la norma censurata debba essere applicata per definire il giudizio principale, e in particolare quando non considera che gli effetti della norma si sono già verificati rendendo difficile individuare l’utilità concreta di una eventuale pronuncia di incostituzionalità.
Domande e risposte
In quali casi l’art. 13, comma 3, del TU immigrazione richiede il nulla osta dell’autorità giudiziaria?
La norma prevede che il nulla osta dell’autorità giudiziaria sia richiesto quando lo straniero da espellere è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere. Non era previsto il nulla osta del Tribunale per i minorenni in caso di provvedimento limitativo della potestà genitoriale.
Qual era il dilemma del Tribunale minorile?
Se il Tribunale avesse consentito il ricongiungimento del minore alla madre espulsa, avrebbe esposto il bambino alle stesse condizioni di pregiudizio che avevano portato alla limitazione della potestà. Se avesse trattenuto il minore in Italia separandolo dalla madre, avrebbe creato una cesura praticamente irreversibile (la madre era soggetta a divieto di reingresso per dieci anni).
I diritti del minore sono stati tutelati dall’ordinamento in questo caso?
La Corte non ha esaminato il merito, dichiarando la questione inammissibile per difetti formali. Tuttavia, la vicenda illustra una lacuna normativa: l’espulsione di un genitore straniero può interferire con provvedimenti giudiziari sul minore senza che sia previsto un meccanismo di coordinamento tra le due autorità (amministrativa e giudiziaria minorile).
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, richiamati con riferimento ai diritti del minore in formazione
- Art. 10 della Costituzione — adeguamento dell’ordinamento alle norme internazionali, in relazione alla Convenzione ONU sui diritti del bambino
- Art. 30 della Costituzione — diritti e doveri dei genitori verso i figli; dovere dello Stato di supplire in caso di incapacità dei genitori
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