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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 4 del d.l. n. 90/2008 (emergenza rifiuti Campania), che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie attinenti alla «complessiva gestione dei rifiuti». La Corte ribadisce che tale espressione, correttamente interpretata, include solo i comportamenti dell’amministrazione riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi.
Di cosa si tratta
Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata era stato adito da un Consorzio comunale per il recupero di somme dovute da altri comuni, nell’ambito di attività connesse alla gestione dei rifiuti in Campania durante l’emergenza. Il giudice dubitava di avere giurisdizione, perché l’art. 4 del d.l. n. 90/2008 attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie «comunque attinenti» alla gestione dei rifiuti, «ivi comprese quelle nascenti da comportamenti».
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge n. 123/2008, in riferimento all’art. 103, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui includeva nella giurisdizione esclusiva del GA anche controversie aventi ad oggetto obbligazioni meramente patrimoniali tra enti locali, non riconducibili all’esercizio di poteri pubblici.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Con la sentenza n. 35/2010 e l’ordinanza n. 371/2010, la Corte aveva già interpretato la norma censurata nel senso che i «comportamenti» rilevanti ai fini del riparto di giurisdizione sono solo quelli costituenti espressione di un potere amministrativo. Controversie di carattere meramente patrimoniale — come il recupero di somme tra enti locali — non rientrano nella giurisdizione esclusiva del GA e restano di competenza del giudice ordinario.
Il principio
L’art. 103 Cost. non consente al legislatore di attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su controversie in cui l’amministrazione non agisce come autorità (esercitando poteri pubblici), ma si trova in una posizione di parità con la controparte. I comportamenti meramente materiali o le obbligazioni di diritto comune restano di competenza del giudice ordinario.
Domande e risposte
Cosa prevede il d.l. n. 90/2008 sulla giurisdizione in materia di rifiuti in Campania?
L’art. 4 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie «comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle nascenti da comportamenti». La formula era molto ampia e aveva dato adito a dubbi sulla sua compatibilità con l’art. 103 Cost.
Qual è il limite costituzionale alla giurisdizione esclusiva del GA?
La Corte ha affermato che l’art. 103 Cost. permette al legislatore di attribuire al GA la giurisdizione esclusiva solo su «particolari materie» in relazione alle quali l’amministrazione agisce come autorità, cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi. Non è sufficiente il mero coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia.
Cosa è successo alla norma impugnata dopo la questione?
Il d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) ha abrogato l’art. 4 del d.l. n. 90/2008 e ne ha riprodotto il contenuto specificando, però, che i comportamenti dell’amministrazione devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere», in linea con la giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione del Consiglio di Stato e dei TAR: la giurisdizione esclusiva del GA presuppone materie in cui la PA agisce come autorità
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