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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 8-bis e 9-bis della legge n. 386/1990 (assegni bancari), sollevata dal Giudice di pace di Perugia. Il giudice rimettente ha fondato la questione su un erroneo presupposto interpretativo, non verificando la reale portata delle norme impugnate.
Di cosa si tratta
Una persona fisica, che aveva emesso assegni in qualità di legale rappresentante di una società, era divenuta nel frattempo ex amministratore — essendo stata nominata altra persona in qualità di liquidatore — prima della scadenza del termine per il pagamento tardivo. La banca trattaria aveva notificato il preavviso di revoca alla società, non all’ex amministratore. Quest’ultimo, non essendo stato informato, non aveva potuto eseguire il pagamento tardivo per evitare le sanzioni. Il Giudice di pace di Perugia dubitava che le norme sanzionatorie fossero costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Perugia ha sollevato questione di legittimità degli artt. 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la comunicazione di preavviso di revoca debba essere inviata anche alla persona fisica che, quale ex rappresentante della persona giuridica, aveva emesso l’assegno poi risultato senza provvista.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha fondato la questione su un presupposto interpretativo erroneo: in entrambe le situazioni poste a confronto (rappresentante in carica e ex rappresentante), il soggetto qualificabile come «traente» ai sensi della legge è sempre la persona giuridica, che agisce tramite il suo rappresentante legale. L’asserita disparità di trattamento deriva solo da una circostanza di fatto (la cessazione della carica), non da una diversa disciplina giuridica.
Il principio
Nella disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, il soggetto qualificato come «traente» è la persona giuridica, non la persona fisica che firma l’assegno per suo conto. La cessazione dalla carica di rappresentante legale non crea una disparità di trattamento giuridicamente rilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 386/1990.
Domande e risposte
Cosa sono il preavviso di revoca e il pagamento tardivo nella disciplina degli assegni?
Quando un assegno è presentato senza provvista, la banca trattaria notifica al traente il preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni (art. 9-bis l. n. 386/1990). Il traente ha un termine per eseguire il pagamento tardivo (art. 8 stessa legge): se lo fa, evita le sanzioni amministrative (pecuniaria e interdizione). Se non lo fa, scattano le sanzioni.
Perché l’ex amministratore lamentava di non aver potuto pagare tardivamente?
Perché il preavviso era stato notificato alla società (al nuovo liquidatore), non a lui personalmente. Non essendo stato informato, non aveva avuto la possibilità di eseguire il pagamento tardivo ed era quindi soggetto alle sanzioni, pur non avendo più poteri sul patrimonio della società.
La Corte ha ritenuto che ci fosse davvero una lacuna normativa?
No. La Corte ha rilevato che il rimettente non aveva correttamente identificato il soggetto «traente»: è sempre la persona giuridica, non il suo ex rappresentante. Anche se l’ex amministratore avesse ricevuto il preavviso, non avrebbe potuto eseguire il pagamento con effetti liberatori, perché non aveva più alcun potere di disposizione del patrimonio sociale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la presunta disparità di trattamento
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato per la mancata possibilità di sanare l’inadempienza
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