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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. di alcune dichiarazioni dell’onorevole Vittorio Sgarbi contro il magistrato Gherardo Colombo. La Corte di cassazione lamentava che la delibera parlamentare, applicata dalla Corte d’appello, le impedisse di esercitare la propria funzione giurisdizionale.
Di cosa si tratta
Gherardo Colombo, magistrato, aveva citato in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni diffamatorie rese nel 1998 in televisione (trasmissione «Sgarbi quotidiani» su R.T.I.). La Corte d’appello di Bologna aveva respinto la domanda risarcitoria richiamando la delibera della Camera del 10 febbraio 2005 che aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Sgarbi (art. 68, comma 1, Cost.). La Corte di cassazione, investita del ricorso, aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la delibera parlamentare difettasse dei presupposti.
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione (terza sezione civile) nei confronti della Camera dei deputati. Oggetto: delibera dell’Assemblea del 10 febbraio 2005 che dichiarava l’insindacabilità delle opinioni del deputato Sgarbi ex art. 68, comma 1, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Sussistevano entrambi i requisiti: il profilo soggettivo (la Cassazione è organo giurisdizionale che dichiara definitivamente la volontà del potere giurisdizionale; la Camera è organo competente a deliberare definitivamente sull’insindacabilità); il profilo oggettivo (la Cassazione lamentava la menomazione della propria sfera di attribuzione giurisdizionale per effetto di una delibera parlamentare ritenuta priva dei suoi presupposti).
Il principio
La Corte di cassazione ha legittimazione a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati quando ritiene che la delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. sia stata adottata in assenza dei presupposti richiesti, impedendole di esercitare la funzione giurisdizionale. Il conflitto è lo strumento costituzionale per riequilibrare il rapporto tra autorità giurisdizionale e privilegi parlamentari.
Domande e risposte
Che cosa protegge l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa a tutela dell’autonomia parlamentare, non un privilegio personale del singolo parlamentare.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono «nell’esercizio delle funzioni»?
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dall’aula o dalle commissioni sono coperte dall’insindacabilità solo se presentano un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare (ad es. rispecchiano posizioni espresse in sede parlamentare). Dichiarazioni televisive prive di questo nesso non sono coperte.
Questa ordinanza ha già deciso il merito del conflitto?
No. L’ordinanza si è limitata a dichiarare ammissibile il ricorso (prima fase del giudizio sul conflitto ex art. 37 della legge n. 87/1953), disponendo la notifica alla Camera. Il merito è stato trattato in seguito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, norma al centro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.