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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., confermando che l’ordinamento italiano non impone al legislatore di consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La pronuncia ribadisce quanto già deciso con la sentenza n. 138/2010.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Ferrara, investito del reclamo di una coppia omosessuale contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose norme del codice civile (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231) nella parte in cui non consentono alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Parametri: artt. 2, 3 e 29 comma 1 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Ferrara.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 2 Cost., perché diretta a ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata; b) manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 3 e 29 Cost., perché — come già affermato nella sentenza n. 138/2010 — l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso e tale significato non può essere superato per via ermeneutica, mentre le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio ai fini dell’art. 3 Cost.

Il principio

La Costituzione non impone al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso: l’art. 29 Cost. è stato elaborato con riferimento alla nozione di matrimonio consolidata nel diritto civile (unione tra uomo e donna) e tale significato non può essere superato per via interpretativa. Spetta al Parlamento valutare se e in che forme riconoscere le unioni omosessuali.

Domande e risposte

La sentenza n. 138/2010 aveva già deciso la stessa questione?

Sì. La Corte aveva già esaminato le medesime norme del codice civile con riferimento agli stessi parametri costituzionali e aveva dichiarato inammissibile la questione sull’art. 2 e non fondata quella sugli artt. 3 e 29 Cost. L’ordinanza n. 4/2011 prende atto che il Tribunale di Ferrara non ha allegato profili nuovi.

Questa decisione significa che la Costituzione vieta il matrimonio omosessuale?

No. La Corte ha chiarito che la Costituzione non impone di consentirlo, ma non lo vieta nemmeno: spetta al legislatore valutare se introdurlo o riconoscere le unioni omosessuali in altra forma.

Cosa è cambiato dopo questa pronuncia?

Con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) il Parlamento ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, distinte dal matrimonio ma con effetti in larga parte equiparati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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