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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, in combinato disposto con l’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, nella parte in cui non garantisce il pagamento dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità delle magistrate.
Di cosa si tratta
Una magistrata in servizio a Reggio Calabria aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Il TAR Calabria, ritenendo che la negazione di tale indennità potesse violare i principi costituzionali a tutela della famiglia e della maternità, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, auspicando un ripensamento rispetto alla precedente sentenza n. 137/2008.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Calabria, sede di Reggio Calabria, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 37 Cost. L’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nel testo risultante dopo la modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, esclude il pagamento dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità delle magistrate.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando il proprio orientamento già espresso nella sentenza n. 137/2008. L’esclusione dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità non viola i parametri costituzionali invocati: l’indennità è corrispettivo di una specifica funzione svolta e non costituisce parte della retribuzione ordinaria.
Il principio
L’indennità giudiziaria, in quanto corrispettivo per l’esercizio di funzioni giurisdizionali, non deve essere necessariamente corrisposta durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Ciò non viola i principi di tutela della maternità e della famiglia, poiché la magistrata continua a percepire il trattamento economico fondamentale e le indennità di maternità previste dalla legge.
Domande e risposte
Cos’è l’indennità giudiziaria?
L’indennità giudiziaria è un emolumento aggiuntivo previsto dall’art. 3 della legge n. 27/1981 per il personale di magistratura, corrisposto in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Non fa parte della retribuzione base ma è collegata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Perché la Corte non ha accolto le argomentazioni del TAR?
Perché la Corte ha già esaminato la questione nella sentenza n. 137/2008 e ha ribadito che la sospensione delle indennità collegate alla funzione durante l’astensione obbligatoria è coerente con la natura di tali emolumenti, che presuppongono l’effettivo esercizio dell’attività. Le nuove argomentazioni del rimettente non superano tale ragionamento.
Le magistrate hanno diritto al trattamento economico durante la maternità?
Sì: durante l’astensione obbligatoria per maternità le magistrate percepiscono lo stipendio base e le indennità di maternità previste dal d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità). Ciò che non spetta è la sola indennità giudiziaria, legata all’esercizio effettivo delle funzioni.
Norme collegate
- Art. 37 della Costituzione — Tutela del lavoro femminile e garanzie per la lavoratrice madre
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della famiglia e della maternità
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e pari dignità sociale
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