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La Corte dichiara illegittimo l’art. 6 del T.U. postale (d.P.R. n. 156/1973) nella parte in cui esonera il gestore del servizio da responsabilità per il ritardato recapito del postacelere: il privilegio di irresponsabilità è anacronistico e viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 (Testo unico in materia postale) stabiliva che l’Amministrazione postale e i concessionari non incontrano alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente previsti dalla legge. Ciò significava che Poste Italiane non poteva essere condannata a risarcire i danni causati dal ritardo o dalla perdita di spedizioni, se non nei limiti strettamente fissati dalla legge, anche nel caso del postacelere (servizio a corrispettivo elevato con garanzia di consegna rapida). Un’azienda aveva perso una gara d’appalto per il ritardo nella consegna della documentazione da parte di Poste Italiane.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone la limitazione di responsabilità anche per il servizio di postacelere. La clausola di irresponsabilità era ritenuta irragionevolmente discriminatoria rispetto ai normali vettori privati e impediva all’utente di ottenere un risarcimento integrale.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 nella parte in cui stabilisce che l’Amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere. La norma rappresenta un anacronistico privilegio in favore del concessionario postale che non trova giustificazione nel contesto di un servizio di natura privatistica e ad alto corrispettivo.
Il principio
Una clausola legale di limitazione della responsabilità contrattuale in favore di un ente che gestisce un servizio di natura privatistica e a pagamento, che impedisca all’utente di ottenere il risarcimento del danno effettivamente subito, viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.).
Domande e risposte
Cos’è il servizio di postacelere?
Il postacelere era un servizio postale a corrispettivo elevato che Poste Italiane offriva con garanzia di consegna entro tempi certi e tracciabilità della spedizione, in concorrenza con i servizi di corriere espresso privati. Essendo un servizio commerciale a prestazione garantita, non era giustificato estendervi l’irresponsabilità prevista per il servizio postale ordinario.
Dopo questa sentenza, Poste Italiane risponde pienamente per i ritardi?
Sì, per quanto riguarda il servizio postacelere, la sentenza ha rimosso il limite legale di irresponsabilità, consentendo agli utenti di chiedere il risarcimento integrale del danno subito. Per gli altri servizi postali ordinari, la responsabilità del gestore può ancora essere limitata dalla normativa vigente in conformità con la disciplina europea.
Quali danni può chiedere chi ha subito un ritardo nelle spedizioni postali?
Chi ha subito un danno patrimoniale per effetto del ritardo nella consegna di una spedizione può chiedere, in sede civile, il risarcimento del danno emergente (il danno direttamente causato dal ritardo) e del lucro cessante (il guadagno perduto in conseguenza del ritardo). Nella vicenda concreta, l’azienda ricorrente sosteneva di avere perso l’aggiudicazione di una gara d’appalto proprio per il ritardo di Poste Italiane.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento tra gestore postale e altri vettori
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, compromesso dalla clausola di irresponsabilità
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