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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale delle disposizioni del d.l. n. 112/2008 e della legge n. 99/2009 che autorizzavano la realizzazione di nuove centrali per la produzione di energia nucleare nel territorio nazionale. Il quesito è risultato conforme ai limiti costituzionali in materia referendaria.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 112/2008 e la legge n. 99/2009 avevano previsto la possibilità di costruire impianti di produzione di energia elettrica nucleare e impianti di fabbricazione del combustibile nucleare in Italia. Un comitato di cittadini aveva promosso un referendum abrogativo parziale delle disposizioni che consentivano tale realizzazione. L’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato legittima la richiesta.
La questione di legittimità costituzionale
L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum (quesito n. 5) avente ad oggetto «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme». Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione. Il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e l’AIN hanno chiesto l’inammissibilità; i promotori hanno chiesto l’ammissibilità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale delle disposizioni indicate. Il quesito non rientra nelle categorie di leggi escluse dall’art. 75 Cost. e soddisfa i requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ammissibilità referendaria.
Il principio
Il referendum abrogativo è ammissibile anche quando incide su politiche industriali ed energetiche di rilievo, purché il quesito non riguardi le categorie escluse dall’art. 75 Cost. e la normativa di risulta sia coerente. La scelta di politica energetica — compresa la rinuncia al nucleare — può essere rimessa al corpo elettorale attraverso il referendum.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme oggetto del referendum nucleare?
L’art. 7, comma 1, lettera d), del d.l. n. 112/2008 includeva tra le misure di sviluppo economico la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare». L’art. 25 della legge n. 99/2009 prevedeva la delega al Governo per adottare decreti legislativi sulla «localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare».
Il referendum nucleare del 2011 ha avuto successo?
Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Il quesito sul nucleare ha ottenuto l’approvazione con circa il 94% dei voti favorevoli, con il quorum largamente superato. Le disposizioni che consentivano la realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia sono state abrogate.
L’Italia può tornare al nucleare senza referendum?
L’abrogazione referendaria non è irreversibile: il legislatore può in linea di principio reintrodurre norme analoghe. Tuttavia, la reintroduzione di una disciplina sostanzialmente identica a quella abrogata dal referendum sarebbe costituzionalmente problematica, in quanto contrasterebbe con la volontà popolare espressa attraverso lo strumento referendario.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum abrogativo e i requisiti di ammissibilità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.