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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009: la norma che collocava automaticamente in coda alla graduatoria provinciale i docenti precari che chiedevano il trasferimento ad altra provincia viola il diritto alla tutela giurisdizionale e il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009, aveva introdotto il comma 4-ter all’art. 1, stabilendo che i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che richiedevano il trasferimento in una diversa provincia venivano collocati in coda alla graduatoria di quella provincia, perdendo il punteggio e la posizione acquisiti. La questione era sorta in un giudizio di ottemperanza promosso da docenti precari che avevano ottenuto dal TAR del Lazio l’annullamento dei provvedimenti ministeriali che avevano istituito le graduatorie ad esaurimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009 in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma svuotasse di significato la sentenza che il rimettente avrebbe dovuto eseguire e violasse il diritto alla tutela giurisdizionale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009. La norma, collocando automaticamente in coda i docenti che chiedevano il trasferimento provinciale, di fatto rendeva inutile il beneficio derivante dall’annullamento dei provvedimenti ministeriali disposto dalla sentenza del TAR, eludendo così il giudicato e violando il diritto alla tutela giurisdizionale.

Il principio

Il legislatore non può adottare norme che, pur formalmente generali, abbiano come effetto pratico quello di rendere inutile o inefficace l’esecuzione di sentenze passate in giudicato, eludendo così il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa sono le graduatorie ad esaurimento per i docenti?

Le graduatorie ad esaurimento (GAE) sono elenchi di docenti precari iscritti nelle vecchie graduatorie permanenti, che sono state chiuse a nuovi inserimenti dalla legge finanziaria 2007. L’accesso al ruolo avviene scorrendo queste graduatorie, che si esauriscono man mano che i docenti vengono assunti a tempo indeterminato.

Cosa è un giudizio di ottemperanza?

Il giudizio di ottemperanza è il procedimento davanti al giudice amministrativo con cui il vincitore di una controversia chiede l’esecuzione coattiva di una sentenza passata in giudicato che l’amministrazione non ha spontaneamente eseguito. Il TAR può nominare un commissario ad acta per dare attuazione alla sentenza.

Le leggi retroattive che incidono su sentenze in corso sono sempre incostituzionali?

Non sempre, ma la Corte ha stabilito criteri molto rigidi. L’intervento legislativo su rapporti processuali in corso è ammissibile solo se sorretto da “motivi imperativi di interesse generale” (secondo i criteri CEDU) e non può avere come scopo principale quello di influenzare l’esito di specifiche controversie giudiziarie pendenti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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