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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il quesito mirava a eliminare dalla tariffa del servizio idrico integrato la componente destinata a remunerare il capitale degli investitori privati.
Di cosa si tratta
La tariffa del servizio idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) era calcolata, ai sensi dell’art. 154 del Codice dell’ambiente, tenendo conto anche dell’«adeguata remunerazione del capitale investito». Un referendum abrogativo parziale mirava a eliminare questa componente dalla formula tariffaria, sottraendo all’acqua la logica di profitto per gli investitori privati.
La questione di legittimità costituzionale
L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum parziale sull’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (quesito n. 3). Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione sull’ammissibilità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il quesito non rientra nelle ipotesi escluse dall’art. 75 Cost. e la normativa di risulta sarebbe coerente e applicabile.
Il principio
Il referendum abrogativo parziale è ammissibile anche quando incide su una singola espressione o locuzione di una disposizione normativa, purché il quesito sia chiaro, univoco e la normativa di risulta sia coerente e immediatamente applicabile. La rimozione della componente di «adeguata remunerazione del capitale» dalla tariffa idrica lascia in piedi il resto della formula tariffaria.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 154 del Codice dell’ambiente sulla tariffa idrica?
L’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione e di quelli sostenuti in passato, nonché di un’adeguata remunerazione del capitale investito. Il referendum mirava ad eliminare quest’ultimo criterio.
Il referendum sull’acqua del 2011 ha avuto successo?
Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Sia il quesito sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011) sia il quesito sulla remunerazione del capitale nella tariffa idrica (questo quesito, sent. n. 26/2011) hanno ottenuto la maggioranza con il quorum raggiunto. Il criterio della «adeguata remunerazione del capitale investito» è stato quindi eliminato dalla formula tariffaria.
La componente di remunerazione del capitale incideva sulla bolletta dell’acqua?
Sì. La tariffa idrica includeva una quota destinata a remunerare il capitale investito dai gestori del servizio. I promotori del referendum sostenevano che tale componente trasformasse un bene essenziale come l’acqua in una fonte di profitto per gli investitori, a scapito degli utenti finali. L’abrogazione ha rimosso questo criterio dal calcolo della tariffa.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum abrogativo e i requisiti di ammissibilità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.