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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge n. 51/2010 sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire in udienza penale: il comma 4 dell’art. 1 (automatismo del rinvio senza valutazione giudiziale) e il comma 3 nella parte in cui escludeva il sindacato del giudice sull’effettività dell’impedimento. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano nel processo che vedeva imputato Silvio Berlusconi.
Di cosa si tratta
La legge 7 aprile 2010, n. 51 disciplinava il legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri quali imputati in processi penali. Stabiliva che la Presidenza del Consiglio potesse attestare un impedimento «continuativo e correlato» alle funzioni di governo, con conseguente obbligo del giudice di rinviare il processo senza poter valutare l’effettività dell’impedimento stesso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano, sezione I penale, con ordinanza del 19 aprile 2010 ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 51/2010, in riferimento all’art. 138 Cost. (procedimento di revisione costituzionale), ritenendo che la legge ordinaria avesse introdotto una prerogativa di rango costituzionale senza seguire il procedimento aggravato previsto dalla Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 51/2010 e dell’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1, c.p.p., l’impedimento addotto. Dichiara invece inammissibili le questioni relative ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 1 e all’art. 2 della legge.
Il principio
Una legge ordinaria non può sottrarre al giudice penale il potere-dovere di verificare in concreto l’esistenza e l’assolutezza dell’impedimento a comparire dell’imputato, nemmeno quando quest’ultimo riveste la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. L’automatismo del rinvio fondato sulla sola attestazione dell’Amministrazione viola il principio di separazione dei poteri e i diritti processuali delle parti.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge n. 51/2010 sul legittimo impedimento?
La legge stabiliva che le funzioni governative del Presidente del Consiglio e dei ministri costituiscono sempre legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. Quando la Presidenza del Consiglio attestava un impedimento «continuativo e correlato» alle funzioni di governo, il giudice era obbligato al rinvio senza poter verificare se l’impedimento fosse realmente assoluto.
Perché il Tribunale di Milano ha invocato l’art. 138 Cost.?
Il rimettente riteneva che la legge n. 51/2010 introducesse, di fatto, una prerogativa di rango costituzionale — analoga all’immunità parlamentare — a favore del Presidente del Consiglio, senza seguire il procedimento di revisione costituzionale aggravato previsto dall’art. 138 Cost. La legge ordinaria avrebbe quindi invaso un territorio riservato alla Costituzione.
Il Presidente del Consiglio può invocare il legittimo impedimento nei processi penali?
Sì, ma il giudice deve valutare in concreto se l’impedimento è assoluto ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. La Corte ha chiarito che nessuna norma ordinaria può sottrarre al giudice questo potere di verifica: l’attestazione dell’Amministrazione costituisce un elemento da valutare, non un automatismo che impone il rinvio.
Norme collegate
- Art. 138 della Costituzione — parametro principale: procedimento di revisione costituzionale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza davanti alla legge e alla giustizia
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti nel giudizio penale
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