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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata sulla polizia locale: alcune norme invadono la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, riconoscendo agli agenti locali qualifiche di polizia giudiziaria o prevedendo accordi interterritoriali senza adeguato coinvolgimento del prefetto.
Di cosa si tratta
La legge regionale Basilicata n. 41/2009 ha dettato norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze legislative, invadendo quelle statali in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.) e di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, varie disposizioni della l.r. Basilicata n. 41/2009, tra cui: l’art. 4, comma 2, lett. c) (che attribuiva la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria agli agenti locali), l’art. 4, commi 2, lett. q), e 4 (che consentiva accordi di collaborazione interterritoriale senza obbligo di comunicazione al prefetto), e altre norme sull’armamento e sulle competenze.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lett. c) (attribuzione automatica di qualifica UPG da parte dell’amministrazione locale anziché per legge statale) e dell’art. 4, commi 2, lett. q), e 4 nella parte in cui consente accordi interterritoriali in materia di sicurezza senza obbligo di comunicazione al prefetto. Le altre questioni sono dichiarate inammissibili o non fondate.
Il principio
L’ordine pubblico e la sicurezza sono materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.: le Regioni non possono attribuire agli agenti di polizia locale qualifiche di polizia giudiziaria riservate dalla legge statale, né consentire forme di coordinamento interterritoriale in materia di sicurezza senza il coinvolgimento delle autorità statali preposte (prefettura).
Domande e risposte
Qual è la differenza tra polizia locale e forze dell’ordine statali?
La polizia locale (polizia municipale e provinciale) è di competenza degli enti locali e si occupa principalmente del controllo del territorio comunale, della viabilità, del commercio e dell’ambiente. Le forze dell’ordine statali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) dipendono dallo Stato e sono competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza in senso proprio.
Cosa sono le qualifiche di polizia giudiziaria?
La polizia giudiziaria svolge attività di indagine penale su delega del pubblico ministero (artt. 55 e ss. c.p.p.). La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria abilita a compiere specifici atti di indagine (perquisizioni, sequestri, ecc.) ed è attribuita per legge statale: le Regioni non possono ampliarla autonomamente.
Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione?
L’art. 117, comma 2, lett. h) Cost. riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. Ciò significa che le norme generali in materia di sicurezza, le qualifiche di polizia giudiziaria e le relative competenze non possono essere disciplinate dalle Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; comma 2, lett. h) riserva allo Stato la materia di ordine pubblico e sicurezza
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