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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lazio n. 14/2009 in materia di personale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento a numerosi parametri costituzionali. La legge era stata adottata per bloccare gli effetti di una sentenza del TAR favorevole ai dipendenti regionali.

Di cosa si tratta

Nel 2009 la Regione Lazio ha approvato la legge n. 14, che salvaguardava le qualifiche e le posizioni economiche acquisite dal personale regionale a seguito dell’applicazione dell’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25/1996. Il Consiglio di Stato aveva sospettato che tale legge fosse stata adottata proprio per bloccare l’esito di un giudizio amministrativo pendente, in contrasto con diversi principi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3 (limitatamente alle parole «qualifica» e «qualifica o»), e 2, della legge Regione Lazio n. 14/2009, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, denunciando che la legge mirasse a interferire con un giudizio in corso, violando i principi di giusto processo, di uguaglianza e di competenza legislativa statale in materia di giurisdizione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate. La motivazione specifica dell’inammissibilità non emerge dal dispositivo pubblicato, ma la pronuncia esclude l’accesso al merito delle censure proposte dal giudice rimettente.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità — sia per difetto di rilevanza sia per carenze motivazionali nell’ordinanza di rimessione — vengono dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte senza esaminare il merito delle censure.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge regionale Lazio n. 14/2009?

La legge salvaguardava la qualifica o categoria già attribuita al personale regionale in forza dell’art. 22, comma 8, della l.r. n. 25/1996, purché il personale avesse svolto le funzioni corrispondenti per almeno un triennio con atto formale. Faceva salva anche la posizione economica acquisita dal personale in quiescenza.

Perché il Consiglio di Stato sospettava l’incostituzionalità?

Il rimettente riteneva che la legge fosse stata adottata per bloccare un giudizio amministrativo pendente, nel quale il TAR Lazio aveva già annullato un regolamento regionale del 2001. La legge, per la sua tempistica e il suo tenore letterale, sembrava diretta a impedire la conferma di quella sentenza di annullamento in sede di appello.

Qual è la differenza tra inammissibilità manifesta e infondatezza nel giudizio costituzionale?

La manifesta inammissibilità è dichiarata quando la questione non supera i requisiti formali di accesso al giudizio (rilevanza, non manifesta infondatezza, motivazione adeguata). L’infondatezza, invece, presuppone l’esame nel merito: la Corte esamina la questione ma la ritiene non fondata nel merito costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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