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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Lazio sull’art. 20, comma 1, della legge regionale Campania n. 4/2007 (come sostituito dalla l.r. n. 4/2008), che imponeva alle Province di affidare la gestione integrata dei rifiuti tramite società a totale o prevalente capitale pubblico. Il giudice rimettente aveva invocato l’art. 114, secondo comma, Cost. in modo non pertinente, confondendo l’autonomia istituzionale con quella finanziaria.

Di cosa si tratta

La legge regionale della Campania imponeva alle Province un unico modello gestorio per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: la costituzione di società a totale o prevalente capitale pubblico. Il TAR Lazio riteneva che tale vincolo limitasse l’autonomia delle Province e sollevava questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio, sezione I, con ordinanza del 18 marzo 2009 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge Regione Campania n. 4/2007, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera m), della l.r. Campania n. 4/2008, in riferimento all’art. 114, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che l’obbligo di adottare un unico modello gestorio comprimesse l’autonomia finanziaria e contabile delle Province.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente ha errato nel parametro: l’art. 114, secondo comma, Cost. garantisce l’autonomia istituzionale e amministrativa degli enti locali, non quella finanziaria e contabile, che è invece disciplinata dall’art. 119 Cost. Il difetto di pertinenza del parametro invocato rende la questione inammissibile.

Il principio

L’autonomia degli enti locali sancita dall’art. 114, secondo comma, Cost. ha contenuto istituzionale e organizzativo, non finanziario; chi intenda censurare limitazioni all’autonomia finanziaria delle Province deve invocare l’art. 119 Cost. L’erronea identificazione del parametro costituzionale determina l’inammissibilità manifesta della questione.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Il giudice rimettente ha indicato come parametro l’art. 114, secondo comma, Cost., che tutela l’autonomia istituzionale degli enti locali, mentre la censura riguardava l’autonomia finanziaria e contabile, disciplinata dall’art. 119 Cost. L’errore nel parametro ha reso la questione inammissibile.

Cosa imponeva la legge regionale campana?

L’art. 20, comma 1, della legge Regione Campania n. 4/2007 (sostituito dalla l.r. n. 4/2008) obbligava le Province ad affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti esclusivamente tramite la costituzione di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza possibilità di derogare a tale modello gestorio.

Qual è la differenza tra art. 114 e art. 119 Cost. in materia di autonomia locale?

L’art. 114 Cost. riconosce agli enti locali autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. L’art. 119 Cost. disciplina invece l’autonomia finanziaria e tributaria, includendo la possibilità di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie. Sono disposizioni distinte che tutelano sfere diverse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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