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L’ordinanza n. 240/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e ss. c.p.c. sollevata dal Tribunale di Catania, sezione di Acireale, nella parte in cui non prevedono la facoltà del giudice di ricorrere a un organo sovraordinato contro il rigetto della sua domanda di astensione. La motivazione è contraddittoria e sembra usare il giudizio costituzionale per ottenere un avallo interpretativo.
Di cosa si tratta
Un giudice del Tribunale di Catania, investito di cause in cui era convenuta una banca con cui aveva rapporti di conto corrente e i cui soci includevano i suoi figli, aveva proposto sia dichiarazione di astensione obbligatoria che istanza di astensione facoltativa. Il Presidente del Tribunale aveva rigettato entrambe. Il giudice aveva dunque sollevato questione sostenendo l’assenza di un rimedio impugnatorio avverso tale diniego.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: artt. 51 e seguenti c.p.c., nella parte in cui non prevedono la facoltà del giudice di ricorrere a un organo sovraordinato contro il rigetto della propria domanda di astensione. Parametri: artt. 3 (ord. n. 71/2012), 24, 111, 113 Cost. Rimettente: Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale (ordinanze nn. 69, 70, 71 del 2012).
La decisione della Corte
Manifestamente inammissibile, per tre ragioni: 1) le ordinanze nn. 69, 70 e 71 non motivano in modo sufficiente la rilevanza della questione; 2) il rimettente afferma che la dichiarazione di astensione obbligatoria non richiederebbe autorizzazione del Presidente del Tribunale, ma poi chiede un rimedio avverso il rigetto di tale autorizzazione, cadendo in contraddizione; 3) il giudizio costituzionale sembra essere usato per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo nella contesa con il capo dell’ufficio, non per risolvere una questione pregiudiziale al merito.
Il principio
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve avere ad oggetto una questione pregiudiziale rispetto alla decisione del merito della controversia. L’utilizzo dell’incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte un orientamento su questioni non strettamente pregiudiziali integra un uso distorto dello strumento e rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
In cosa consiste l’astensione obbligatoria del giudice?
L’art. 51, co. 1, c.p.c. elenca i casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi (es. interesse nella causa, rapporti di parentela con le parti). In questi casi il giudice formula una dichiarazione di astensione e il Presidente del Tribunale designa un sostituto, senza margini di valutazione discrezionale.
C’è un rimedio contro il rigetto dell’astensione?
Il codice non prevede un rimedio diretto contro il provvedimento del capo dell’ufficio che rifiuta l’astensione. La questione delle conseguenze processuali e delle tutele dell’immagine di imparzialità del giudice è lasciata al momento della verifica degli atti compiuti.
Perché la motivazione era contraddittoria?
Perché il rimettente sosteneva che per l’astensione obbligatoria non occorra l’autorizzazione del Presidente, ma allo stesso tempo chiedeva un rimedio avverso il diniego di tale autorizzazione: le due premesse si escludono a vicenda.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e garanzia del giudice terzo e imparziale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
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