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La sentenza n. 237/2012 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato per un reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale e contestato in dibattimento. La Corte estende così il principio già affermato per i fatti risultanti dagli atti d’indagine.
Di cosa si tratta
Nel processo d’appello a Torino, all’imputato era stato contestato in dibattimento un reato concorrente emerso solo nel corso dell’istruzione, a seguito delle dichiarazioni della persona offesa. L’imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato per tale reato, ma la richiesta era stata respinta. La Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, valorizzando il precedente della sentenza n. 333 del 2009.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione riguarda un fatto non risultante dagli atti di indagine. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino (ordinanza del 23 settembre 2011).
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente emerso in dibattimento. La ratio è identica a quella della sentenza n. 333/2009: l’imputato non può essere penalizzato per non aver esercitato tempestivamente una scelta che non era in suo potere, perché il reato non era ancora emerso al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Il principio
L’imputato non può essere privato del diritto di accedere al rito abbreviato per un reato concorrente contestato in dibattimento quando la contestazione è fondata su fatti emersi solo nel corso dell’istruzione: in tale ipotesi non vi è inerzia dell’imputato, ma impossibilità originaria di esercitare la scelta, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 co. 2 della Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio abbreviato?
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che si svolge sulla base degli atti delle indagini, senza istruzione dibattimentale. Il vantaggio per l’imputato è la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. Deve essere richiesto entro determinati termini processuali.
Qual era la differenza tra il caso del 2009 e quello del 2012?
La sentenza n. 333/2009 riguardava i reati concorrenti già risultanti dagli atti d’indagine ma non contestati inizialmente. La sentenza n. 237/2012 estende il principio ai reati emersi solo durante l’istruzione dibattimentale: in entrambi i casi l’imputato non poteva scegliere il rito in anticipo.
Cosa cambia nella pratica per i processi penali?
Dopo la sentenza, l’imputato al quale sia stata rivolta una contestazione suppletiva in dibattimento per un fatto nuovo può chiedere il giudizio abbreviato limitatamente a quel reato, indipendentemente dagli altri capi d’imputazione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento rispetto agli altri riti alternativi
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