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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del d.l. n. 138 del 2011, che consentiva la stipula di intese aziendali o territoriali in deroga alle leggi statali e regionali e ai contratti collettivi nazionali. La Regione Toscana aveva contestato la norma per violazione delle competenze regionali in materia di lavoro e per lesione del principio di libertà sindacale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito dalla legge n. 148 del 2011) aveva introdotto, all’art. 8, la possibilità di concludere “contratti di prossimità” (intese a livello aziendale o territoriale) che potevano derogare alle leggi statali e regionali e ai contratti collettivi nazionali su materie specifiche (orario di lavoro, modalità di assunzione, gestione delle crisi aziendali). La Regione Toscana aveva impugnato questa norma ritenendo che invadesse la sua competenza concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” e violasse la libertà sindacale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, del d.l. n. 138 del 2011, in riferimento agli articoli 39, 117 (terzo comma) e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Secondo la ricorrente, la norma invadeva la competenza regionale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma) e violava la libertà sindacale (art. 39 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la norma statale rientrasse nella materia dell’“ordine civile” (disciplina dei rapporti di lavoro) riservata alla competenza esclusiva statale, e non nella competenza regionale concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” (che riguarda profili pubblicistici e di sicurezza fisica). Le intese aziendali in deroga non violavano la libertà sindacale, che non comprende il diritto dei contratti collettivi a non essere derogati dalla legge statale.
Il principio
La disciplina dei contratti collettivi aziendali e territoriali, inclusa la loro efficacia derogatoria rispetto ai contratti nazionali, rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale. Le Regioni non hanno competenza in tale ambito. Il principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) non attribuisce ai sindacati il diritto a che la legge statale non possa limitare o modellare l’efficacia della contrattazione collettiva.
Domande e risposte
Cosa sono i “contratti di prossimità” previsti dall’art. 8 del d.l. 138/2011?
Sono accordi collettivi conclusi a livello aziendale o territoriale che, se sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possono derogare sia alle leggi statali sia ai contratti collettivi nazionali su materie specificamente indicate dalla legge (gestione dell’orario, modalità di assunzione, trattamento di fine rapporto, mansioni, mobilità interna, distacco). La norma è ancora vigente e attivamente applicata.
Le Regioni possono disciplinare il lavoro in modo diverso dallo Stato?
Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, che riguarda principalmente i profili pubblicistici (servizi per l’impiego, formazione professionale, sicurezza sul lavoro come vigilanza). La disciplina del contratto di lavoro e dei rapporti privatistici tra datori di lavoro e lavoratori è invece riservata allo Stato come “ordinamento civile”.
La contrattazione collettiva nazionale è costituzionalmente garantita?
L’art. 39 Cost. garantisce la libertà di organizzazione sindacale e la possibilità di concludere contratti collettivi con efficacia erga omnes (secondo una procedura mai attuata). Tuttavia, la Corte ha ribadito che questa garanzia non comprende il diritto a che la legge statale non possa consentire deroghe ai contratti collettivi tramite accordi di livello inferiore.
Norme collegate
- Art. 39 della Costituzione — Libertà sindacale e contrattazione collettiva, invocato come parametro dalla Regione Toscana
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di lavoro
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