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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 sulla polizia municipale, nella parte in cui attribuisce al Prefetto il potere di conferire la qualità di agente di pubblica sicurezza al personale di polizia municipale, previa comunicazione del Sindaco. La norma non viola i principi di eguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione e competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva sollevato questione di costituzionalità sull’art. 5, comma 2, della legge-quadro sulla polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65), che consente al Prefetto di conferire al personale di polizia municipale la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver verificato che l’interessato goda dei diritti civili e politici, non abbia subito condanne per delitti non colposi, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione e non sia stato espulso dalle forze armate o dai corpi armati. La questione era nata da un caso concreto in cui il Prefetto di Agrigento aveva negato il riconoscimento a un vigile urbano.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il conferimento della qualità da parte del Prefetto, senza che il personale di polizia municipale potesse autonomamente rivestire tale qualità per legge, creasse una disparità di trattamento e violasse i principi di buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che la previsione della comunicazione del Sindaco e della verifica prefettizia rispondesse alla necessità di garantire il coordinamento tra le funzioni di polizia locale e quelle di ordine pubblico di competenza statale. Il meccanismo non determinava una irragionevole disparità di trattamento, ma assicurava che la qualità di agente di pubblica sicurezza fosse attribuita solo al personale che presentasse i necessari requisiti.
Il principio
La disciplina del conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza al personale di polizia municipale rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.). Il meccanismo che prevede la comunicazione del Sindaco e la verifica del Prefetto è razionale e non viola il principio di eguaglianza né il buon andamento della pubblica amministrazione.
Domande e risposte
La polizia municipale ha funzioni di pubblica sicurezza?
Sì, in parte. Il personale di polizia municipale (o locale) svolge principalmente funzioni di polizia amministrativa locale, ma può esercitare anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza quando gli viene conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza dal Prefetto, su comunicazione del Sindaco. In tal caso può procedere a identificazioni, fermi e altre attività tipiche della polizia di sicurezza.
Chi decide se un agente di polizia municipale ottiene la qualità di agente di pubblica sicurezza?
La procedura prevede: il Sindaco comunica al Prefetto i nominativi del personale da abilitare; il Prefetto verifica i requisiti soggettivi (diritti civili e politici, assenza di condanne penali per delitti dolosi, assenza di misure di prevenzione, non espulsione dalle forze armate) e, se sussistono, conferisce la qualità. La Corte ha ritenuto razionale questo meccanismo di doppio controllo.
Cosa succede se il Prefetto nega il conferimento?
Il diniego prefettizio è un atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato). Il caso che ha originato la questione di costituzionalità riguardava appunto un ricorso davanti al TAR Sicilia avverso il diniego del Prefetto di Agrigento.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (lett. h), che giustifica l’intervento del Prefetto
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, invocato come parametro dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, richiamato in relazione al diverso trattamento del personale di polizia municipale rispetto ad altri agenti
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