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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 187-sexies del TUF, che prevede la confisca obbligatoria del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’abuso di informazioni privilegiate, senza possibilità di graduazione. La questione era già stata dichiarata inammissibile nel 2011 per indeterminatezza del petitum.
Di cosa si tratta
La Corte di appello di Torino aveva sollevato la questione nel giudizio di opposizione avverso una deliberazione CONSOB che aveva irrogato sanzioni per abuso di informazioni privilegiate, disponendo anche la confisca di titoli per oltre 20 milioni di euro. La norma impugnata (art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998) prevede la confisca obbligatoria degli strumenti finanziari movimentati e del loro equivalente economico, senza alcuna graduazione in funzione della gravità della violazione.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) era impugnato dalla Corte di appello di Torino (r.o. n. 80 del 2012) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Giudice relatore: Giuseppe Frigo. La questione era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 186 del 2011 per oscurità del petitum.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione anche in questa seconda rimessione. Pur apprezzando lo sforzo del giudice rimettente di precisare il petitum rispetto alla precedente ordinanza, la Corte ha ritenuto che residuassero ancora profili di indeterminatezza tali da rendere la questione non adeguatamente formulata per consentire una pronuncia sul merito.
Il principio
Il petitum della questione di legittimità costituzionale deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tanto nell’oggetto (quali parti della norma sono impugnate) quanto nel contenuto (quale tipo di pronuncia si richiede: ablatoria o manipolativo-additiva). L’indeterminatezza del petitum determina l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cos’è la confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies TUF?
Quando non è possibile sequestrare direttamente i beni utilizzati o il profitto dell’abuso di mercato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro o beni di valore equivalente. Secondo il giudice rimettente, anche questa confisca ha carattere obbligatorio, rendendo impossibile qualsiasi graduazione della sanzione.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione due volte?
La prima volta (sentenza n. 186 del 2011) per oscurità e indeterminatezza del petitum: non era chiaro se si chiedesse la soppressione totale della norma o solo la facoltizzazione della confisca. Nella seconda rimessione, nonostante i miglioramenti nella formulazione, la Corte ha ritenuto che persistessero aspetti di indeterminatezza.
L’abuso di informazioni privilegiate è solo un illecito amministrativo?
No: il d.lgs. n. 58 del 1998 prevede un doppio binario sanzionatorio. L’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) è contemporaneamente un reato penale (art. 184 TUF) e un illecito amministrativo (art. 187-bis TUF), ciascuno con il proprio sistema di sanzioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e uguaglianza.
- Art. 27 della Costituzione — Principio di personalità della responsabilità penale e proporzionalità della sanzione.
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