Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vietava che l’attenuante per «lieve entità» prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (stupefacenti) potesse essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata. Il regime sanzionatorio risultante era sproporzionato e irragionevole.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino aveva sollevato la questione nel procedimento a carico di un imputato accusato di cessione di 0,40 grammi di cocaina, con recidiva reiterata specifica. Pur ritenendo applicabile l’attenuante per lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, pena minima 1 anno), il giudice non poteva riconoscerle la prevalenza sulla recidiva reiterata, con il risultato che la pena minima saliva a 6 anni di reclusione. Il divario — da 1 a 6 anni — era ritenuto manifestamente sproporzionato.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 69, quarto comma, del codice penale (introdotto dalla legge n. 251 del 2005, cosiddetta «ex Cirielli») era impugnato dal Tribunale di Torino (r.o. n. 61 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma e 27 terzo comma della Costituzione. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il meccanismo produceva pene manifestamente sproporzionate per il piccolo spacciatore recidivo, equiparandolo quoad poenam al grande trafficante.
Il principio
Il divieto assoluto di prevalenza di una circostanza attenuante sulla recidiva reiterata è incostituzionale quando produce risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati rispetto alla gravità concreta del fatto. Il giudice deve poter bilanciare le circostanze in modo da rispettare i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
Domande e risposte
Cos’è la recidiva reiterata?
È la forma più grave di recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale. Si applica a chi, già recidivo, commette un nuovo reato non colposo. La legge n. 251 del 2005 aveva introdotto il divieto di dichiarare equivalenti o prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata in determinati casi.
Cosa prevede l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990?
Prevede una pena attenuata (da 1 a 5 anni di reclusione, invece dei 6-20 anni del comma 1) per i fatti di lieve entità relativi a stupefacenti. È applicabile quando il fatto è di modesto rilievo per qualità, quantità e circostanze dell’azione (piccolo spacciatore occasionale o di strada).
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Il giudice può valutare liberamente se dichiarare l’attenuante per lieve entità prevalente sulla recidiva reiterata, con possibilità di irrogare la pena nel minimo previsto dall’attenuante stessa (1 anno di reclusione) anche al recidivo reiterato, quando il fatto sia concretamente lieve.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza che vieta disparità di trattamento irrazionali tra fattispecie diverse.
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena e proporzionalità della sanzione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.