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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi perché verificasse la perdurante rilevanza della questione sulla deducibilità dei costi riconducibili a reati, alla luce di una modifica legislativa sopravvenuta che aveva riformato la norma impugnata.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, che escludeva la deducibilità fiscale dei costi «riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato». Il giudizio traeva origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società edile cui era stato contestato il reato di lottizzazione abusiva, con conseguente indeducibilità di tutti i costi e le spese dichiarati.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 (aggiunto dalla legge finanziaria 2003) era impugnato in riferimento agli artt. 3, 27 secondo comma e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi (r.o. n. 48 del 2012). Giudice relatore: Franco Gallo.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. L’Avvocatura dello Stato aveva evidenziato che l’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 (convertito in legge n. 44 del 2012) aveva modificato la norma impugnata, riformando la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato. Il giudice rimettente doveva quindi verificare se la questione fosse ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando una norma impugnata viene modificata in modo significativo durante il giudizio di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale alla luce della normativa sopravvenuta.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993?
Stabiliva che nella determinazione del reddito d’impresa non fossero ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La norma si applicava indipendentemente dall’esito del processo penale.
Perché il giudice tributario dubitava della costituzionalità della norma?
Per tre ragioni: a) irragionevolezza e disparità di trattamento tra imprese con diversi sistemi di contabilizzazione (art. 3 Cost.); b) violazione del principio di presunzione di innocenza, in quanto la sanzione tributaria scattava prima di una condanna penale definitiva (art. 27 Cost.); c) tassazione di una capacità contributiva inesistente, perché calcolata al lordo di costi effettivamente sostenuti (art. 53 Cost.).
Come è cambiata la normativa dopo il d.l. n. 16 del 2012?
L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha modificato la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato, limitandola ai costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere i reati e richiedendo che il reato sia accertato con sentenza definitiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di innocenza e finalità rieducativa della pena.
- Art. 53 della Costituzione — Obbligo di contribuire alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.
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