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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana contro il d.lgs. n. 176 del 2011 sull’utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali. La disciplina statale dell’iter autorizzativo non viola le competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute e alimentazione.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulle acque minerali naturali. La regione lamentava che la disciplina statale dell’autorizzazione all’utilizzazione delle sorgenti e all’immissione in commercio delle acque minerali invadesse le competenze regionali concorrenti nelle materie della tutela della salute e dell’alimentazione, nonché le funzioni amministrative già attribuite alle regioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha impugnato gli artt. 6, 7 comma 1, 16, 17, 22, 23 comma 1, 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione. Il ricorso era iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2012. Giudice relatore: Aldo Carosi.

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato inammissibile la questione relativa agli artt. 16, 17, 29 e 30 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.; 2) dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 6, 7 comma 1, 16, 17, 22 e 23 comma 1, 29 e 30, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. La disciplina dell’autorizzazione all’utilizzo delle acque minerali è riconducibile ai principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente che lo Stato può dettare.

Il principio

La disciplina statale dell’iter autorizzativo per l’utilizzo delle sorgenti di acque minerali, in attuazione di una direttiva europea, costituisce esercizio legittimo del potere statale di fissare i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente (tutela della salute, alimentazione). Le regioni non possono sostituire l’autorizzazione formale con la DIA o la SCIA quando la normativa comunitaria impone un previo accertamento dell’autorità competente.

Domande e risposte

Cosa disciplina il d.lgs. n. 176 del 2011?

Attua la direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Stabilisce le condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo delle sorgenti, le modalità di trattamento e immissione in commercio, le indicazioni in etichetta e i controlli.

Perché la Regione Toscana riteneva incostituzionale la disciplina?

Perché aveva già regolamentato l’iter autorizzativo attraverso la DIA (denuncia di inizio attività), ritenendo che le materie della tutela della salute e dell’alimentazione fossero di competenza regionale concorrente. La disciplina statale avrebbe rappresentato un passo indietro rispetto alle attribuzioni regionali consolidate.

Come si distinguono competenza statale esclusiva e concorrente in materia ambientale e sanitaria?

L’art. 117 Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente (lett. s), mentre la tutela della salute e l’alimentazione sono materie di legislazione concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. Queste distinzioni incidono sul tipo di normazione che ciascun livello può adottare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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