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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge della Regione Puglia n. 1/2011 in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi. Gli artt. 9, 10, 11 (comma 1, secondo periodo) e 13 sono stati dichiarati illegittimi in quanto invasivi della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva adottato la legge n. 1/2011 per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico regionale e contenere i costi degli apparati amministrativi, ricalcando in parte il d.lgs. n. 150/2009 (cd. riforma Brunetta). Il Governo impugnò diversi articoli ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e violato i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 9, comma 1; 10, comma 1; 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5; e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile, competenza esclusiva statale) e art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica, competenza concorrente) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 9, comma 1, secondo periodo; 2) dell’art. 10, comma 1, secondo periodo; 3) dell’art. 11, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui escludeva dal limite di spesa determinate missioni; 4) dell’art. 13, comma 1, secondo periodo. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio relativamente all’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, per sopravvenuta rinuncia al ricorso su quel punto.
Il principio
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico regionale, nei suoi aspetti civilistici e contrattuali, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.). Le regioni non possono adottare norme che modifichino unilateralmente tale disciplina, anche se formalmente orientate al contenimento della spesa o al miglioramento della produttività.
Domande e risposte
Perché la Corte ha dichiarato illegittimi solo i «secondi periodi» degli articoli?
La tecnica del «secondo periodo» indica che le disposizioni erano strutturate in più frasi; solo le frasi contenenti le disposizioni più invasive della competenza statale (ad esempio, deroghe alle norme statali su missioni o limiti di spesa) erano incostituzionali, mentre i primi periodi potevano essere salvati.
Cosa prevede l’art. 117, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile?
L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa». Ciò comprende la disciplina del rapporto di lavoro, anche quello con la pubblica amministrazione, nelle sue componenti privatistiche.
Cos’è la riforma Brunetta e perché è rilevante?
Il d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta) ha riformato il lavoro pubblico, introducendo sistemi di misurazione della performance e meccanismi di premialità e sanzione. Trattandosi di legislazione statale esclusiva, le regioni non possono adottare norme parallele o derogatorie in materia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il secondo comma, lettera l) riserva allo Stato l’ordinamento civile; il terzo comma elenca le materie concorrenti tra cui il coordinamento della finanza pubblica
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